Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18604 del 03/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18604 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Tundo Pietro, nato a Galatina (Le) il 16

10-45, avverso la sentenza in data 19-1-12 della Corte di Appello di Genova,
sezione I penale.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, dott. Viola, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, avv. Andrea Pavanini, che ha insistito per l’accoglimento
del ricorso.

FATTO E DIRITTO
Tundo Pietro ha proposto, tramite i suoi difensori, ricorso per cassazione avverso

la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 19-1-12, la Corte di Appello di
Genova aveva confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado,
previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante,
alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro quattrocento di multa (con entrambi i
benefici di legge) per il reato di cui agli artt. 110, 353, comma secondo, c.p., per avere
in concorso con Canepa Pietro (Presidente del Parco Scientifico e Tecnologico della
Regione Liguria) e in qualità di Presidente del Consorzio INCA, turbato lo svolgimento
della gara indetta dal predetto Parco con bando del 22-4-06 relativo ad uno studio per la
decontaminazione di fanghi risultanti da dragaggi in ambito portuale, finanziato con
fondi europei. In particolare: il Canepa aveva redatto lui stesso un progetto per
concorrere a detto bando (del costo di euro 149.765,82), facendolo poi sottoscrivere e
presentare dal Tundo, quale Presidente del Consorzio INCA; quando era pervenuto
altro progetto concorrente, presentato dalla PIN s.c.r.1., del costo di euro 114.400, il
Canepa aveva sostituito la pagina relativa alla offerta economica dell’INCA,
utilizzando un foglio prefirmato in bianco dal Tundo, in modo che l’offerta risultasse
dell’importo di euro 124.838; infine il Canepa aveva partecipato alla riunione del
Comitato Tecnico Scientifico del 27-6-05, nel corso della quale il progetto da lui stesso
redatto e presentato dall’INCA era stato preferito a quello della concorrente PIN, con

Data Udienza: 03/12/2012

conseguente aggiudicazione del contratto di appalto di servizi e dei relativi
finanziamenti europei all’INCA (in Genova in data 11-7-05).
Nel ricorso si deduce:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di
responsabilità per il reato di cui all’art. 353 c.p. La Corte di merito avrebbe
qualificato come gara la procedura in esame sul presupposto che ci si trovava in
presenza di un obbligo per la Pubblica Amministrazione di eseguire una
valutazione comparativa tra diversi offerenti. Tuttavia, nel giungere a tale
conclusione, non avrebbe tenuto conto del fatto che il Parco Scientifico e
Tecnologico della Liguria, costituito nella forma di società consortile per azioni,
non sarebbe una Pubblica Amministrazione, ma una soggettività di diritto
privato, che poteva determinarsi scegliendo liberamente le modalità di
individuazione di soggetti a cui assegnare i finanziamenti, anche senza
percorrere le formalità dell’incanto. Inoltre la procedura di selezione adottata
presentava caratteristiche del tutto avulse dai procedimenti concorsuali e il
criterio del costo non entrava nella valutazione comparativa, essendo la scelta
legata esclusivamente al valore tecnico-scientifico delle proposte.
2. Mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione in ordine
alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato. In realtà l’aver fatto
pervenire al Canepa un foglio firmato in bianco, unitamente al progetto
sottoscritto, si sostanziava in una semplice leggerezza da parte del Tundo e non
dimostrava la effettiva conoscenza da parte sua di quanto poi il Canepa avrebbe
realizzato.
3. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata
conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria ex
art. 53 Legge 689/91.
2 .-. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha già chiarito che il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile
in ogni situazione nella quale la P.A. proceda all’individuazione del contraente
mediante una gara, quale che sia il nomen iuris conferito alla procedura ed anche in
assenza di formalità (v. da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 29581 del 24/05/2011, Rv.
250732, Tato’).
Nel caso in esame la Corte di merito ha spiegato che il Parco Tecnologico agiva per
conto della Regione e, come disciplinato espressamente nella Convenzione del 4-82003 tra Regione e Parco, nel realizzare il programma approvato / doveva rispettare tutte
le normative che avrebbe dovuto rispettare la Regione, sicché anche le procedure di
gara dovevano essere svolte come avrebbe fatto la Regione, con pubblici avvisi e nel
rispetto della condizione paritaria tra i concorrenti (v. sul punto anche la deposizione
del teste Fracchia, dirigente nel 2005 del settore politiche di sviluppo industria e
artigianato). Nella fattispecie oggetto del processo, essendosi in presenza di un esame
comparativo (da parte di organo che agiva per conto della P.A.) delle offerte dei
partecipanti, doveva ritenersi sussistente una gara, la cui disciplina era stata
chiaramente violata dalla modificazione del progetto inviato da INCA (firmato
dall’imputato, quale presidente di detto consorzio, ma in realtà redatto personalmente
da Canepa Pietro, presidente del Parco Scientifico e Tecnologico della Regione Liguria,
ente che aveva indetto la gara) in riferimento alla spesa, modificazione apportata a
termini chiusi. Quanto al dato economico, i Giudici di merito hanno correttamente
rilevato che si trattava pur sempre di un concorso che dava luogo a una spesa che
doveva essere giustificata, sicché non era vero che la scelta fosse legata esclusivamente
al valore tecnico-scientifico delle proposte. D’altra parte lo stesso Canepa e la società
2

3 .-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
coss deciso in Roma, all’udienza del 3-12-2012.

concorrente avevano definito le loro proposte come “offerte economiche” e tutto
l’andamento della vicenda (la predisposizione di fogli firmati in bianco dall’imputato e
allegati alla proposta; la presenza di due progetti nel computer del Parco; la
modificazione attuata a termini scaduti …) avevano chiaramente dimostrato la
rilevanza anche economica della proposta.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in riferimento al secondo motivo di ricorso,
avendo i Giudici di merito adeguatamente spiegato che le risultanze probatorie avevano
chiaramente dimostrato la consapevolezza del Tundo in ordine alla commissione del
reato a lui ascritto, in quanto l’imputato era al corrente che il Canepa era Presidente del
Parco (ente che aveva bandito il concorso); sapeva che era stato il Canepa a redigere la
proposta che poi sarebbe stata esaminata e decisa dallo stesso Parco (in persona anche
del Canepa); aveva sottoscritto, facendola sua quasi senza conoscerne il contenuto, la
proposta redatta dal Canepa, e si era prestato, preformando fogli in bianco, alla
successiva modifica dell’offerta.
Quanto alla mancata conversione della pena detentiva inflitta nella corrispondente pena
pecuniaria ex art. 53 Legge 689/91, la Corte di Appello, nel ritenere che la sua
concessione avrebbe tolto alla mitissima sanzione inflitta la sua efficacia deterrente,
anche alla luce della assoluta mancanza di resipiscenza manifestata dal prevenuto, non
ha fatto che adeguarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita, in
base al quale ai fini della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria il
Giudice deve ricorrere ai criteri previsti dall’art. 133 cod. pen., ma ciò non implica che
egli debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione,
potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi
in proposito, quali l’inefficacia della sanzione in rapporto alla gravità del fatto ed alla
personalità dell’imputato (v. da ultimo: Sez. 5, Sentenza n. 10941 del 26/01/2011,
Orabona).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA