Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18604 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18604 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
TORTORA ANTONIO nato il 06/05/1982 a NOCERA INFERIORE
DEL ROVERE MARIO nato il 02/01/1977 a PAGANI

avverso la sentenza del 15/05/2017 del GIP TRIBUNALE
INFERIORE
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

di NOCERA

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

2. I ricorsi sono manifestamente infondati, oltre che genericamente formulati.
Contrariamente all’assunto enunciato nelle correlative impugnazioni, il Giudice di merito
ha dato conto, per ciascuno degli imputati, dell’impossibilità di applicare formule di
proscioglimento in punto di fatto, operando uno specifico richiamo ai presupposti di merito
emergenti dagli atti del fascicolo processuale in ordine ai fatti oggetto di contestazione.
Va ribadito che, in relazione alla motivazione della sentenza che applica la pena
sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., per il giudizio negativo sulla ricorrenza di
alcuna delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen. l’obbligo di una specifica motivazione
sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle
dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate
ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di aver
effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli
estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n.
5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135).
I ricorsi, inoltre, sono generici in quanto non individuano elementi di fatto, astrattamente
suscettibili di valutazione al fine di escludere l’antigiuridicità della condotta, portati a
conoscenza dell’A.G. e da questa non valutati al fine dell’esclusione dell’applicazione del
richiamato art. 129 cod. proc. pen.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento in favore
della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di
euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno a quello della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso
febbraio 2018

1. Con distinti atti d’impugnazione Tortora Antonio e Del Rovere Mario hanno
personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 15 maggio 2017 con la
quale il G.i.p. presso il Tribunale di Nocera Inferiore applicava, sull’accordo delle parti, la pena
di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa nei loro confronti per i reati
di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990.
Nei ricorsi si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in punto di accertamento
della penale responsabilità, anche sotto il profilo del dolo, con riferimento alla mancata
applicazione delle formule di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

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