Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18602 del 01/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18602 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TAGLIENTE SALVATORE nato il 01/01/1962 a BRINDISI

avverso la sentenza del 16/09/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso ale parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

1. Il difensore di Tagliente Salvatore ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza del 16 settembre 2016 con la quale la Corte d’appello di
Perugia ha confermato la decisione di primo grado, che all’esito di giudizio
abbreviato lo condannava alla pena di anni tre di reclusione ed euro 11.556,00 di
multa per il reato di illecita detenzione a fini di spaccio di grammi 35,277 di
cocaina (pari a 117 dosi droganti) di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R.
n. 309/1990.
Nel ricorso si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto
di mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5,
del d.P.R. n. 309/1990, per avere la Corte d’appello limitato la sua valutazione al
solo dato ponderale della sostanza rinvenuta, nonché in punto di accertamento
della penale responsabilità, sotto il profilo della finalità di spaccio e dell’erronea
esclusione dell’uso personale.
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e indeducibilità dei
su indicati profili di doglianza, limitandosi a reiterare – pur a fronte di un duplice,
conforme e specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici di merito, sorretto
da una motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen. – deduzioni già esaminate e coerentemente disattese dalla decisione
impugnata, là dove sono state congruamente esposte, con argomenti immuni da
vizi logico-giuridici ictu °cui/ rilevabili, le ragioni individuate a sostegno
dell’apprezzamento espresso in ordine alla codetenzione ed alla finalità di spaccio
del rilevante quantitativo di stupefacente occultato dall’imputato e poi rinvenuto
dagli organi di P.G. operanti, i quali, per vero, hanno avuto modo di osservare de
visu la sequenza e le note modali della condotta delittuosa posta in essere
dall’imputato, offrendo ai Giudici di merito gli ulteriori, convergenti, elementi di
riscontro provenienti dalle inequivoche dichiarazioni della coimputata, in
definitiva risolvendosi le su indicate doglianze difensive – anche in ordine alla
contestata esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n.
309/1990 – nella mera sollecitazione ad effettuare una diversa, o alternativa,
rivalutazione di questioni di merito, come tale del tutto preclusa nella Sede di
legittimità, per avere la sentenza impugnata fondato la sua valutazione in parte
de qua non solo alla luce del dato quantitativo, già di per sé rilevante, ma anche
delle modalità e dei mezzi dell’azione, motivatamente escludendone la
sussurnibilità all’interno della su indicata fattispecie.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a
titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso 11 febbraio 2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA