Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18600 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18600 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOBONE ANTONIO N. IL 03/01/1959
avverso la sentenza n. 3900/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/03/2015

R.G. 26713/2014

Considerato che:
Bobone Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del
26/3/2014, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 13/4/2012,
concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, riduceva la pena inflitta
ad anni due mesi tre di reclusione ed C 800,00 di multa per i reati di cui agli artt. a) 110 474

lett. b); si duole dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e della pena irrogata
con riferimento alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 648 cpv. cod. pen. e di
quella di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti ed alla determinazione della pena tenendo
conto del numero elevato degli oggetti contraffatti e del valore complessivo della merce
detenuta.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 24 marzo 2015

Il Cossi’ i ere estensore

Il Presid

cod. pen. b) 110, 648 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1,

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