Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18600 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18600 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHIOVETTA ADRIANO SEBASTIANO nato il 16/03/1985 a MONTREUIL( FRANCIA)

avverso la sentenza del 27/02/2017 del TRIBUNALE di ENNA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

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Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Chiovetta Adriano Sebastiano ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del 27 febbraio 2017 con la quale il Tribunale di Enna applicava, sull’accordo delle parti, la pena
di anno uno di reclusione nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.
Nel ricorso si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in punto di accertamento della
responsabilità, con riferimento alla mancata applicazione delle formule di proscioglimento ex art. 129 cod.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che genericamente formulato.
Contrariamente all’assunto contenuto nell’impugnazione, il Giudice di merito ha dato conto
dell’impossibilità di applicare formule di proscioglimento in punto di fatto, operando uno specifico
richiamo ai presupposti di merito emergenti dagli atti del fascicolo processuale in ordine ai fatti oggetto di
contestazione.

Va ribadito che, in relazione alla motivazione della sentenza che applica la pena sull’accordo delle

parti ex art. 444 cod. proc. pen., per il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste
dall’art. 129 cod. proc. pen. l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della
delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in
ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice
enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè
che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
(Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135).
Il ricorso, inoltre, è generico in quanto non individua elementi di fatto, astrattamente suscettibili di
valutazione al fine di escludere l’antigiuridicità della condotta, portati a conoscenza dell’A.G. e da questa
non valutati al fine dell’esclusione dell’applicazione del richiamato art. 129 cod. proc. pen..

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di
sanzione pecuniaria.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11. febbraio 2018

proc. pen..

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