Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 186 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 186 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAMBERALE ANTONIO N. IL 18/06/1953
avverso l’ordinanza n. 236/2014 TRIBUNALE di PESARO, del
15/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pesaro, in funzione di
giudice dell’esecuzione, su conforme richiesta del P.M. revocava nei confronti di
Antonio Gamberale l’indulto concesso dalla Corte di appello di Roma.
Gamberale è stato condannato con sentenza irrevocabile dal Tribunale di
Vasto per un delitto commesso il 20/4/2009 alla pena di anni due di reclusione

2. Ricorre per cassazione Gamberale Antonio, sottolineando che il giudice
non aveva tenuto conto della depenalizzazione della truffa semplice di lieve
entità intervenuta con decreto legge del dicembre 2014, legge che si applicava
retroattivamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Il ricorrente sembra fare riferimento alle norme dettate dal d.l.vo 28 del
2015, che ha introdotto disposizioni in materia di non punibilità per particolare
tenuità del fatto in attuazione della legge delega n. 67 del 2014.
A parte la genericità del richiamo, è evidente che tale normativa non ha
alcun effetto sulle sentenze di condanna irrevocabili, perché l’art. 2, comma 2,
cod. pen. richiede che il fatto per il quale sono state pronunciate non costituisca
più reato secondo la legge posteriore; al contrario, il d. L.vo 28 cit. ha introdotto
una causa di non punibilità che presuppone l’esatto contrario: che, cioè, il fatto
costituisca ancora reato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
2

ed euro 600,00 di multa.

Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

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