Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 186 del 18/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 186 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno

avverso la sentenza del 28/05/2016 della Corte di Appello di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Di Pisa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’ imputato Avv. Giovanni Gioia che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 18/11/2016

I

1. Con sentenza del 28/05/2016 della Corte di Appello di Salerno ha assolto Mahfoudi Adel
dal reato di danneggiamento di una vetrina di un esercizio commerciale, aggravato in
relazione alli art. 627 n. 7 cod. pen. perché il fatto non era più previsto come reato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Sostituto Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Salerno il quale ha censurato la detta pronunzia
osservando che l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 635 comma 2, n. 3, cod. pen.
(in relazione all’art. 625 n. 7), escludeva la operatività della applicata norma di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto dovendosi ritenere fondata la censura del Procuratore Generale
impugnante secondo cui nella fattispecie in esame si verte in ipotesi di danneggiamento
aggravato dell’aggravante prevista dall’art. 635 comma 2, n. 3, cod. pen., (in relazione all’art.
625 n. 7), fattispecie delittuosa non depenalizzata.

2.

Invero la

ratio della circostanza aggravante del reato di danneggiamento si fonda

sull’esigenza di garantire una tutela privilegiata a quelle cose, sia mobili che immobili,
soggette, per le loro specifiche caratteristiche – essendo appunto “esposte per necessità o
consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o pubblica
utilità, difesa o reverenza” – ad una minorata difesa rispetto alla possibilità di
impossessamento (nel caso di furto di cose mobili) o danneggiamento da parte di terzi al cui
solo rispetto è lasciata la cosa incustodita (Cass. Sez. 5^, n. 46187 del 13/10/2004/, Panza,
Rv. 231168). Si è, in particolare, precisato che integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato,
ai sensi dell’art. 635, comma secondo, n. 3, in relazione all’art. 625 n. 7 cod. pen. (fatto
commesso su cose esposte alla pubblica fede), l’effrazione di una vetrina di un locale pubblico
affacciata sul marciapiede, in quanto essa non può ritenersi affidata alla custodia diretta e
continua del proprietario, che, trovandosi all’interno dell’esercizio impegnato con la clientela,
non ha la possibilità di evitare eventi dannosi, neanche usando tutti gli accorgimenti e la
diligenza del caso. (Sez. 6, n. 23282 del 17/03/2015 – dep. 29/05/2015, Trifon, Rv.
26362601).

3.

Deve, invero, ritenersi che ai fini della configurabilità dell’aggravante in esame è

indispensabile che la cosa, per la sua specificità ovvero per la sua particolare condizione, si
trovi in una minorata difesa rispetto alla possibilità di danneggiamento da parte di terzi al cui
solo rispetto è lasciata la cosa incustodita, sicché, solamente nell’ ipotesi in cui il titolare sia in
grado esercitare su di essa una diretta e continua sorveglianza, astrattamente idonea ad
impedire l’evento, l’aggravante non è ravvisabile.
2
ci—e-

depenalizzazione.

3.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono si deve, allora, ritenere sussistente nel
caso in esame l’aggravante in questione, risultando il fatto contestato come commesso a
mezzanotte, durante la chiusura del locale, in danno di una vetrina di un bar, di proprietà di
Massimiliano Baggiano, affacciata sul marciapiede e, per tale ragione, esposta alla pubblica
fede ed incustodita.

alla custodia diretta e continua da parte del proprietario, il quale, in ragione dell’ ora notturna
e della intervenuta chiusura, non si trovava presso il locale ad esercitare una simile custodia
intrinsecamente idonea ad impedire l’evento (danneggiamento con un palo di legno).

3.3. In sintesi l’effrazione di una vetrina di un locale pubblico affacciata sul marciapiede
durante l’ ora di chiusura notturna dell’ esercizio, come accaduto nella fattispecie in esame e
come oggetto di contestazione, integra certamente l’ ipotesi di danneggiamento aggravato
sottratto alla depenalizzazione di cui al d.lvo. n. 7 del 15 gennaio 2016, con la conseguenza
che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla corte di appello di Napoli per
nuovo giudizio.

P.Q.M.

annulla con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016

H consigliere estensore

residente

3.2. Va, in particolare, precisato che il bene danneggiato in questione non può ritenersi affidato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA