Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18599 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18599 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHIARENZA GIUSEPPE nato il 09/10/1985 a TAURIANOVA

avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso aile parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Chiarenza Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del 9 febbraio 2017 con la quale la Corte d’appello di Reggio Calabria ha
parzialmente riformato la decisione di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, lo
condannava per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la
pena in anno uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.
Nel ricorso si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in punto di
accertamento della penale responsabilità, sotto il profilo della esclusione della prospettata

diniego della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e delle invocate attenuanti
generiche

2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per motivi
non consentiti nel giudizio di legittimità, limitandosi ad enunciare in forma del tutto
aspecifica ed assertiva – pur a fronte di un duplice, conforme e specifico apprezzamento
in fatto dei due Giudici di merito, sorretto da una motivazione non apparente ed immune
dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – deduzioni prive di qualsiasi elemento di confronto
critico-argomentativo con le ragioni giustificative congruamente esposte a sostegno del
giudizio di penale responsabilità, avendo i Giudici di merito motivatamente ravvisato un
contesto storico-fattuale funzionale allo spaccio ed al contempo escluso la sussistenza
della fattispecie dell’uso di gruppo in considerazione dell’assenza di qualsiasi elemento di
certezza sia riguardo al preventivo mandato che alla coincidenza con il gruppo dei
successivi assuntori.
Le su esposte deduzioni, in definitiva, si risolvono sostanzialmente nella mera
sollecitazione ad effettuare una diversa ed alternativa rivalutazione dei correlativi profili di
merito della regiudicanda: rivalutazione, come tale, del tutto preclusa nella Sede di
legittimità.
In ordine alle residue doglianze, infine, i motivi sono diversi da quelli consentiti,
risolvendosi nella mera sollecitazione ad una diversa, e come tale non consentita,
rivisitazione dei presupposti di esercizio di un potere tipicamente discrezionale del Giudice
di merito – quello, cioè, inerente alla modulazione del trattamento sanzionatorio ed alla
concessione o meno delle attenuanti generiche – che nel caso di specie, di contro, è stato
congruamente ed esaustivamente giustificato sulla base del pertinente richiamo alla
gravità del precedente penale a carico ed alla personalità dell’imputato, rendendosi, in tal
guisa, del tutto immune dai vizi propriamente deducibili nella Sede di legittimità.
Inammissibile, perché non dedotta in sede di gravame e per la prima volta proposta
nel giudizio di legittimità, deve ritenersi l’ultima ragione di doglianza in ricorso enunciata.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al

1

fattispecie dell’uso di gruppo, nonché in relazione alla conferma delle pene accessorie e al

pagamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della
somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 11. febbraio 2018

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