Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18597 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18597 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OKERE MICHAEL EMECA nato il 29/09/1973

avverso la sentenza del 16/03/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 16 marzo 2017,
confermativa della decisione di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, lo
condannava alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa per il delitto di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, così riqualificata l’originaria imputazione di cui
all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di
Okere Michael Emeca, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di

elementi di prova in atti, erroneamente ritenuti indicativi dell’attività di spaccio, nonché in
ordine all’erroneo diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della
pena.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nella Sede di
legittimità, avendo la Corte d’appello congruamente spiegato, con argomentazioni immuni
da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, le ragioni poste alla base della riconosciuta
sussistenza della contestata condotta di illecita detenzione dello stupefacente,
specificamente confutando le medesime obiezioni difensive in questa Sede reiterate, là dove
ha evidenziato come la spiegazione alternativa prospettata in sede di gravame risultasse
smentita dalla univocità delle emergenze probatorie in atti, e, in particolare, non solo dal
quantitativo di dosi medie ricavabili (n. 13) e dalla sua suddivisione in più involucri, ma
anche dalla disponibilità di una somma di denaro di ingiustificata provenienza e di un
bilancino di precisione, oltre che dal comportamento nel caso di specie tenuto all’atto del
controllo da parte dei militari operanti: elementi, questi, che, globalmente e specificamente
valutati, sono stati ritenuti dai Giudici di merito univocamente sintomatici di un possesso
finalizzato alla cessione.
Le formulate doglianze, al riguardo, si limitano solo genericamente a contestare la
valutazione delle prove concordemente effettuata dai Giudici di merito nei termini in
motivazione puntualmente descritti, ritenendo la stessa non plausibile e proponendo, in tal
guisa, un’alternativa rilettura delle modalità di svolgimento del fatto che, in questa Sede,
non può trovare alcun ingresso.
Correttamente motivata, infine, deve ritenersi l’esclusione delle attenuanti generiche e
dell’invocato beneficio, avuto riguardo ad un complesso di circostanze (specifico precedente
penale a carico, commissione del reato durante il periodo di sottoposizione ad una misura
‘cautelare applicata in relazione ad altra fattispecie di reato, comportamento tenuto nella
circostanza del fatto) coerentemente ritenute idonee a sostenere un apprezzamento
prognostico negativo e di non meritevolezza sotto entrambi i profili or ora indicati.

affermazione della penale responsabilità, avuto riguardo alla inadeguata valutazione degli

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento in
favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta
equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso I’l febbraio 2018

processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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