Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18596 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18596 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZIZZI FRANCO N. IL 04/03/1956
avverso la sentenza n. 190/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di BRINDISI, del 30/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/03/2015

R.G. 26593/2014
Considerato che:
Pizzi Franco ricorre avverso la sentenza del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Brindisi del 30/1/2014, con la quale, sull’accordo
delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la
pena di anni due di reclusione per i reatiascritti, chiedendone l’annullamento ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla
disposta confisca del denaro in sequestro. Con memoria depositata in cancelleria

Deve al riguardo rilevarsi che la confisca e’ stata disposta ai sensi dell’art.
12 sexies legge n. 356 del 1992 per il reato di cui all’all’art 319 cod. pen.,
trattandosi di somme in relazione alle quali l’imputato non ha fornito alcuna
plausibili giustificazione. Ed al riguardo deve rilevarsi che il giudice pronunciando
sentenza di patteggiamento è tenuto a motivare l’esercizio del suo potere
discrezionale quando procede a confisca facoltativa, mentre nel caso essa sia
obbligatoria è sufficiente che evidenzi soltanto il presupposto legale della stessa
(sez. 5 n. 31250 del 25/6/2013, Rv. 256360).
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 24 Marzo 2015

Il C

liere estensore

Il Presi
“2-2

insisteva nell’accoglimento del ricorso.

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