Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18594 del 24/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18594 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RISALITI ELEONORA N. IL 25/04/1963
RISALITI SUSANNA N. IL 25/04/1963
avverso la sentenza n. 663/2014 GIP TRIBUNALE di PRATO, del
25/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/03/2015
R.G. 26578/2014
Considerato che:
Risaliti Eleonora e Risaliti Susanna ricorrono avverso la sentenza del
giiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato del 25/2/2014, con la
quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei
loro confronti la pena di anni uno mesi otto di reclusione ed € 450,00 di multa
ciascuno per i reati ascritti, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e) ) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità della
Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. » (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento agli atti contenuti
nel fascicolo del P.M..
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna delle
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1500,00 per ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrente al pagamento delle
spese processuali e singolarmente al versamento della somma di € 1500,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, 24 marzo 2015
motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.