Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18594 del 01/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18594 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

Data Udienza: 01/02/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHIAI ROBERTO nato il 05/03/1971 a IGLESIAS

avverso la sentenza del 02/02/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

(

1. Il difensore di Chiai Roberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del 2 febbraio 2017 con la quale la Corte d’appello di Cagliari ha
confermato la decisione di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, lo
condannava alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 81,
385 cod. pen.
Nel ricorso si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto
di accertamento della penale responsabilità sotto i profili: a) della non
riconosciuta inutilizzabilità delle, sollecitate e non spontanee, dichiarazioni
dall’imputato rese in occasione dei controlli eseguiti presso la sua abitazione dai
militari operanti il 3 febbraio ed il 25 maggio 2010; b) della errata e
contraddittoria ricostruzione e valutazione dei fatti da parte dei Giudici di merito
con riferimento all’episodio del 3 febbraio 2010; c) del mancato riconoscimento
della scriminante dello stato di necessità, quanto meno putativo, legato ad un
allontanamento causalmente riconducibile ad un malore della madre,
relativamente all’ulteriore episodio del 25 maggio 2010; d) dell’inesistenza del
dolo di evasione; e) del mancato riconoscimento delle invocate attenuanti
generiche.
2. Il ricorso è inammissibile perché contiene censure manifestamente
infondate e diverse da quelle consentite nella Sede di legittimità.
I Giudici di merito hanno compiutamente esaminato e motivatamente
disatteso ciascuna delle obiezioni difensive, del tutto identiche nel loro contenuto
a quelle già dedotte in sede di gravame, basando le loro puntuali argomentazioni
sulla dettagliata e precisa ricostruzione delle modalità di accadimento dei fatti
offerta dalle dichiarazioni dei Carabinieri che procedettero ai controlli presso
l’abitazione ove l’imputato, in entrambe le su indicate occasioni, avrebbe dovuto
trovarsi in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Essi
hanno dato conto, inoltre, delle ragioni giustificative della ritenuta volontarietà
dei comportamenti reiteratamente volti a sottrarsi alla corretta esecuzione della
misura cautelare impostagli ed hanno escluso la fondatezza dell’invocata
scriminante sulla base di argomenti linearmente esposti in punto di fatto ed
immuni da vizi logico-giuridici rilevabili in questa Sede – assenza di precisi
elementi di prova riguardo alla collocazione temporale dell’asserito malore della
madre, oltre che di plausibili e comprovate giustificazioni da parte dell’imputato,
in ragione del fatto che egli ben avrebbe potuto previamente rappresentare la
circostanza de qua alle Autorità preposte al relativo controllo -, senza che il
ricorrente ne abbia validamente contestato la tenuta e la coerenza logica, se non
attraverso proposizioni di tipo meramente assertivo.
Le formulate doglianze, invero, si limitano a contestare la valutazione delle
prove concordemente effettuata dai Giudici di merito nei termini in motivazione
puntualmente descritti, ritenendo la stessa non plausibile e sollecitando, in tal
guisa, un’alternativa rilettura delle modalità di svolgimento dei fatti che, nel
giudizio di legittimità, non può trovare alcun ingresso.
Correttamente motivato, infine, deve ritenersi il diniego delle attenuanti
generiche in ragione del riferimento in motivazione operato ai diversi e gravi
precedenti penali a carico dell’imputato, mentre destituita di fondamento deve
ritenersi la su indicata eccezione di inutilizzabilità, avendo i Giudici di merito
fatto buon governo del quadro di principii al riguardo delineato da questa
Suprema Corte, atteso che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova
le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla Polizia giudiziaria, limitandone
l’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. l’inutilizzabilità esclusivamente al giudizio
dibattimentale (da ultimo, Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola, Rv.
269598). Sotto tale profilo, peraltro, non è stato specificamente dedotto, né è
emerso dagli atti, alcun elemento dal quale possa ritenersi che le dichiarazioni
rilasciate ai militari non siano state frutto di libera scelta, ma siano state
ottenute in seguito all’esercizio di pressioni. Le dichiarazioni in questione
1

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

conservano, pertanto, piena efficacia dimostrativa nei limiti previsti dal codice di
rito, ovvero nell’ambito della cognizione cautelare e nei riti a prova contratta,
come quello, per l’appunto, celebrato nel caso di specie.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a
titolo di sanzione pecuniaria.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso I’l febbraio 2018

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA