Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18593 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18593 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUGGERI ANGELO MASSIMO nato il 01/02/1978 a CATANIA

avverso la sentenza del 28/06/2017 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Ruggeri Angelo Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. gli ha applicato la pena concordata tra le parti in ordine al
reato a lui contestato.

2. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’applicazione

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da
un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che
ricorressero i presupposti dell’art. 129 cod. proc. pen. con motivazione che, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,
appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la
costante giurisprudenza di legittimità (ex multis, SU, n. 5777 del 27.3.1992, Di Benedetto; SU,
n. 10372 del 27.9.1995, Serafino; SU, n. 3 del 25.11.1998, Messina; Sez. 5, n. 31250 del
25.6.2013, Fede; Sez. 2, n. 41785 del 6.10.2015, Ayari).
La richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale
recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato
unilateralmente ne’ revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza
e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all’applicazione e
comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena. In tale ambito,
l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell’effettuata
verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti (Sez. 6, n. 3429
del 3.11.1998, P.M. in proc. Gasparini).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 1/2/2018

Il Consigliere estensore

Il Preside P

della contestata recidiva e della conseguente quantificazione della pena.

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