Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18592 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18592 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARCU GHECRGHE nato il 09/05/1974

avverso la sentenza del 20/01/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Marcu Georghe ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in
epigrafe, che ha ridotto la pena inflitta al ricorrente ad esito del giudizio di primo grado
svoltosi col rito abbreviato per tre condotte di evasione dal regime cautelare degli arresti
domiciliari, ritenute avvinte dal vincolo della continuazione.

2. Il ricorrente deduce con unico motivo di ricorso e mancanza e manifesta illogicità di
motivazione in riferimento alla determinazione della pena.

censure di merito alle quali la sentenza impugnata ha fornito risposta del tutto adeguata e
immune da vizi logici e giuridici (p. 2 della motivazione, ove puntuale richiamo alla
determinazione della pena base nel minimo edittale e ai precedenti penali e alla
reiterazione delle condotte, anche in relazione agli operati aumenti ex art. 81 capv. cod.
pen.).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo, tenuto conto della natura delle questioni dedotte, fissare
in euro tremila.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1/02/2018

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché si sostanzia nella riproposizione di

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