Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18590 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18590 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSATTI ALESSANDRO nato il 13/11/1973 a GENOVA

avverso la sentenza del 20/12/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso ale parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rosatti Alessandro ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza
in epigrafe, che ha confermato quella di primo grado con la quale, ad esito di giudizio
abbreviato, era stato condannato per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo violazione dell’art. 393 bis
cod. pen. in ordine all’intervenuta esclusione dell’esimente della reazione ad atto arbitrario
del pubblico ufficiale.
3. Il ricorso è inammissibile poiché sollecita un’impropria rivalutazione fattuale delle
fonti di prova e rappresenta la mera riproposizione di censure di merito alle quali la Corte

sull’esclusione dell’invocata esimente).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo, tenuto conto della natura delle questioni dedotte, fissare
in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1/2/2018

territoriale ha offerto esauriente risposta, del tutto immune da vizi logici e giuridici (pp. 2-3

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