Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1859 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1859 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Spinelli Umberto, nato il 10.02.1951
del Tribunale del riesame di

avverso la sentenza n.15/2013
Pescara,datata 28.3.2013;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale, Vito D’Ambrosio , che ha concluso chiedendo
la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

1

Data Udienza: 09/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza indicata in epigrafe , il Tribunale del riesame di
Pescara dichiarava inammissibile l’appello presentato , il 7.3.2013,
nell’interesse di Spinelli Umberto , indagato ai sensi degli artt.644 e
629 cod.pen. , avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città,

di un’autovettura Mercedes tg DW673AC e di una Golf tg DD657VZ,
sequestrate ai sensi dell’art.321 cod.proc.pen. e 12 sexies L. n.356
del 1992., dal GIP dello stesso Tribunale..
1.1 In particolare

il Tribunale rilevava che le censure mosse

dall’appellante riguardavano solo carenze relative al momento
genetico della misura perché volte a dimostrare l’insussistenza del
fatto reato e del pericolo in mora, per motivi già evincibili al momento
dell’imposizione del vincolo ma non contestate ,nei termini di legge,
con il riesame, apposita impugnazione prevista dall’art.322
cod.proc.pen. ed ora non sorrette da idonee sopravvenienze atte a
dimostrare il mutato prospetto della situazione cautelare. Di
conseguenza era stato inadeguatamente utilizzato l’appello, che è
impugnazione residuale esperibile solo in caso di mutamento del
quadro cautelare e degli elementi che avevano giustificato
l’imposizione del vincolo.
1.2 Avverso tale provvedimento propone ricorso l’avv. Antonio Di
Blasio, difensore di Spinelli ,lamentando l’erronea applicazione della
legge. In particolare il ricorrente si duole del fatto che nulla di più si
sa di quanto maturato nel corso delle indagini in corso e se il RM.
abbia acquisito nuovi elementi che giustifichino il permanere del
vincolo, sicchè non è dato sapere se gli elementi che in origine
avevano giustificato il sequestro siano ancora in essere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti
2

datata 21.2.2013, che ha rigettato l’ennesima istanza di dissequestro

nel giudizio di legittimità.
2.1 Il ricorrente, infatti, non deduce elementi tali da giustificare la
richiesta di revoca della misura cautelare reale ma si limita a
prospettare l’esigenza di conoscere lo stato dell’indagine ed il
compendio delle relative acquisizioni probatorie; esigenza che ,
ovviamente, non può essere soddisfatta con l’impugnazione proposta
ma che deve trovare soddisfazione, ricorrendone i presupposti, negli

2.2 In termini tecnici, così posta, l’impugnazione difetta dei requisiti
di specificità richiesti dagli artt.581 e 591 cod.proc.pen. ai fini
dell’ammissibilità dell’impugnazione, non essendo stati indicati ,
puntualmente gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la
richiesta di caducazione del vincolo.
3. Il ricorso é pertanto inammissibile :ai sensi dell’articolo 616 cod.
proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento
a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
euro mille alla Cassa delle ammende.

appositi strumenti che l’ordinamento prevede .

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