Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18589 del 01/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18589 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRECI ISMAIL nato il 21/08/1955
avverso la sentenza del 17/05/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;
Data Udienza: 01/02/2018
Motivi della decisione
Greci Ismail ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza del Tribunale di Brescia,
con la quale gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena da lui richiesta per il reato di
evasione.
Il ricorrente lamenta carenza di motivazione in punto di sua affermata responsabilità e
di determinazione della pena.
impugnazione, in vero, non specifica in alcun modo le evenienze per cui, in presenza di una
richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso ricorrente, tale da presupporre rinuncia
implicita a questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato, il decidente
giudice di merito avrebbe dovuto eludere la richiesta e giungere ad una sentenza liberatoria
basata sull’evidenza dell’inesistenza del reato o della non colpevolezza dell’imputato ovvero
applicare una pena diversa da quella, pur valutata congrua, indicata dalle parti.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che -attesa la natura del provvedimento impugnato- stimasi equo fissare in
euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 1 febbraio 2018
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché assolutamente generico. L’atto di