Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18587 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18587 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BITURKU ERVIS nato il 18/05/1983
NOVA EDUART nato il 17/07/1981

avverso la sentenza del 14/06/2017 del GIP TRIBUNALE di PARMA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Biturku Ervis e Nova Eduart ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe,
che ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ha loro applicato la pena concordata tra le parti in
ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.

2. Nova Eduart lamenta vizi di motivazione, in particolare per quanto riguarda l’assenza di

3. Biturku Ervis lamenta violazione dell’art. 133 cod. pen. e vizi di motivazione circa la
quantificazione della pena.

4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha
escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 cod. proc. pen. con motivazione che, avuto
riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni,
secondo la costante giurisprudenza di legittimità (ex multis, SU, n. 5777 del 27.3.1992, Di
Benedetto; SU, n. 10372 del 27.9.1995, Serafino; SU, n. 3 del 25.11.1998, Messina; Sez. 5, n.
31250 del 25.6.2013, Fede; Sez. 2, n. 41785 del 6.10.2015, Ayari). Il Collegio osserva inoltre
‘che la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che
implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa mediante un atto dispositivo
con cui l’interessato abdica all’esercizio del diritto alla prova, sicché l’intervenuto
patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini
fattuali dell’imputazione (SU, n. 20 del 27.10.1999, Fraccari).
La richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico
processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato
unilateralmente ne’ revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti – e, quindi, anche al pubblico ministero – prospettare questioni e sollevare
censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua
soggettiva attribuzione, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità
di applicazione della pena. In tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la
semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto fra le parti (Sez. 6, n. 3429 del 3.11.1998, P.M. in proc. Gasparini).
°

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al

‘pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

1

cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e il calcolo della pena.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

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Così deciso il 1/2/2018

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