Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18586 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18586 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA COSIMO N. IL 08/04/1955
avverso la sentenza n. 677/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/03/2015

R.G. 25906/2014
Considerato che:
Bevilacqua Cosimo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Reggio Calabria del 19/3/2013, confermativa della sentenza del tribunale di
Reggio Calabria del 30/6/2011, con la quale è stato condannato alla pena di
mesi quattro di reclusione ed € 200,00 di multa per il reato di cui all’art. 648
cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed
e) cod. proc. pen.; deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione con

Manifestamente infondato appare al Collegio il motivo di gravame
proposto; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena determinata
dal giudice di primo grado considerandola bene perequata rispetto al reale
disvalore del fatto, avendo preso in considerazione, a tal fine, l’entità del fatto
commesso ed il coefficiente di colpevolezza. Nel ricorso si prospettano
esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è
pervenuto il giudice d’appello con motivazione sintetica, ma congrua ed
esaustiva, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente
riproposti.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità,
quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie.
(Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del
31.5.2000, Sakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
226074 ). Uniformandosi a tale costante orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 24 marzo 2015
Il Q

.

igliere estensore

Il Presid7,

riguardo alla determinazione della pena.

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