Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18586 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18586 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUCCIONE DAMIANO nato il 24/07/1986 a MAZARA DEL VALLO

avverso la sentenza del 14/12/2016 del TRIBUNALE di MARSALA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Guccione Damiano ricorre avverso la sentenza in epigrafe, che a norma degli artt. 444 e
448 c.p.p. gli ha applicato la pena concordata dalle parti in ordine al reato di evasione a lui
ascritto.

2. Il ricorrente si duole della mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. con
riferimento alla mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che non hanno consentito di
escludere la sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
3. Il ricorso è inammissibile, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da
un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che
ricorressero i presupposti dell’art. 129 cod. proc. pen. con motivazione che, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,
appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la
costante giurisprudenza di legittimità (ex multis, SU, n. 5777 del 27.3.1992, Di Benedetto; SU,
n. 10372 del 27.9.1995, Serafino; SU, n. 3 del 25.11.1998, Messina; Sez. 5, n. 31250 del
25.6.2013, Fede; Sez. 2, n. 41785 del 6.10.2015, Ayari). Il Collegio osserva inoltre che la
richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che
implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa mediante un atto dispositivo
con cui l’interessato abdica all’esercizio del diritto alla prova, sicché l’intervenuto
patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini
fattuali dell’imputazione (SU, n. 20 del 27.10.1999, Fraccari). Inoltre, l’applicazione concordata
della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,
diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato;
ciò in quanto le suddette nullità, se eventualmente verificatesi, devono ritenersi superate
dall’accordo intervenuto tra le parti (ex plurimis, Cass., sez. 3, n. 39193 del 18.6.2014, Da
Silva e altri; Sez. V, del 29 dicembre 1998 , n. 7262, Ben Hamidi).
All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 1/2/2018

disporre la sua assoluzione, in presenza del suo stato di tossicodipendenza, idoneo a far

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