Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18585 del 19/03/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18585 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
MATTIUZZO DAVIDE N. IL 07/06/1988
inoltre:
MATTIUZZO DAVIDE N. IL 07/06/1988
avverso la sentenza n. 260/2011 GIUDICE DI PACE di PORDENONE,
del 17/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
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Udito il Procuratore Generale in ersona del Dott. n-cr
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VOU 15, 6, Data Udienza: 19/03/2013 Ritenuto in fatto Il Giudice di Pace di Pordenone, con sentenza del
17.2.2012 , ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti di Mattiuzzo Davide, imputato in ordine al
reato di cui all'art.590, commi 2 e 3,c.p., commesso
con violazione delle regole sulla circolazione
stradale, in quanto il reato è estinto a seguito
delle condotte riparatorie attuate, risarcimento
danni di euro 5200,00, lettera di scuse in data
22.12.2011.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso in Cassazione
il Procuratore Generale presso la Corte di appello di
Trieste che censurava l'impugnata sentenza per
violazione di legge e difetto di motivazione ex
art.606, comma l, lett.b) ed e) c.p.p. in relazione
all'art.35 d.lgs. 274/2000. Osservava il procuratore
generale ricorrente che dalla motivazione della
sentenza impugnata si evinceva che la persona offesa
e danneggiatq dal reato Ferraiuolo Pier Carmine aveva
promosso una causa civile al fine di ottenere il
ristoro del pregiudizio derivante dall'evento oggetto
dell'imputazione. Ciò nondimeno il giudice di Pace
aveva ritenuto congrua la somma versata di euro
5.200,00 versata dalla compagnia assicuratrice al
danneggiato e da quest'ultimo evidentemente
trattenuta a mero titolo di acconto sulla maggior
pretesa azionata in sede civile. Quindi, secondo il
procuratore generale ricorrente, il giudice di Pace
aveva omesso di effettuare, come invece avrebbe
dovuto, una valutazione di congruità della somma
offerta, facendo ricorso agli ordinari parametri
utilizzati in questa materia (accertamento
dell'entità della lesione e della correlativa
inabilità temporanea e permanente, applicazione delle
tabelle in uso presso i tribunali, quantificazione
del danno, sia patrimoniale, sia non patrimoniale),
dando poi conto in motivazione dei risultati
raggiunti. Considerato in diritto
Osserva la Corte che è stato trasmesso atto di
remissione di querela effettuata dalla persona offesa
Ferraiuolo Pier Carmine nei confronti dell'imputato
Mattiuzzo Davide e atto di accettazione effettuata in
data 12.03.2013 dal predetto imputato. fy La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza
rinvio perché il reato è estinto remissione di querela. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il
reato è estinto per remissione di querela. Cos' deciso in Roma il 19 marzo 2013
Il Presidente
Carlo Gius pe Brusco CORTESUPREMADICASSAZONE
IV Sezione Penale PQM