Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18585 del 19/03/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18585 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
MATTIUZZO DAVIDE N. IL 07/06/1988
inoltre:
MATTIUZZO DAVIDE N. IL 07/06/1988
avverso la sentenza n. 260/2011 GIUDICE DI PACE di PORDENONE,
del 17/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
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Udito il Procuratore Generale in ersona del Dott. n-cr
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19.U07-a- 1,u4,427:-< f r_A_ e Udito, flOga-13~~3- PoW ott. )49)ìi.o. ithAl g44224 91 cvntla `U4cet 9". VOU 15, 6, Data Udienza: 19/03/2013 Ritenuto in fatto Il Giudice di Pace di Pordenone, con sentenza del 17.2.2012 , ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mattiuzzo Davide, imputato in ordine al reato di cui all'art.590, commi 2 e 3,c.p., commesso con violazione delle regole sulla circolazione stradale, in quanto il reato è estinto a seguito delle condotte riparatorie attuate, risarcimento danni di euro 5200,00, lettera di scuse in data 22.12.2011. Avverso tale sentenza proponeva ricorso in Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste che censurava l'impugnata sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione ex art.606, comma l, lett.b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.35 d.lgs. 274/2000. Osservava il procuratore generale ricorrente che dalla motivazione della sentenza impugnata si evinceva che la persona offesa e danneggiatq dal reato Ferraiuolo Pier Carmine aveva promosso una causa civile al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio derivante dall'evento oggetto dell'imputazione. Ciò nondimeno il giudice di Pace aveva ritenuto congrua la somma versata di euro 5.200,00 versata dalla compagnia assicuratrice al danneggiato e da quest'ultimo evidentemente trattenuta a mero titolo di acconto sulla maggior pretesa azionata in sede civile. Quindi, secondo il procuratore generale ricorrente, il giudice di Pace aveva omesso di effettuare, come invece avrebbe dovuto, una valutazione di congruità della somma offerta, facendo ricorso agli ordinari parametri utilizzati in questa materia (accertamento dell'entità della lesione e della correlativa inabilità temporanea e permanente, applicazione delle tabelle in uso presso i tribunali, quantificazione del danno, sia patrimoniale, sia non patrimoniale), dando poi conto in motivazione dei risultati raggiunti. Considerato in diritto Osserva la Corte che è stato trasmesso atto di remissione di querela effettuata dalla persona offesa Ferraiuolo Pier Carmine nei confronti dell'imputato Mattiuzzo Davide e atto di accettazione effettuata in data 12.03.2013 dal predetto imputato. fy La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto remissione di querela. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Cos' deciso in Roma il 19 marzo 2013 Il Presidente Carlo Gius pe Brusco CORTESUPREMADICASSAZONE IV Sezione Penale PQM

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