Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18585 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18585 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MKADDEM ABBES nato il 03/11/1980 a TUNISI ( TUNISIA)

avverso la sentenza del 10/05/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. MMAddem Abbes ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. gli ha applicato la pena concordata tra le parti in ordine al reato a
lui ascritto.

2. Il ricorrente lamenta mancanza di motivazione, in particolare per quanto riguarda il

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da
un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che
ricorressero i presupposti dell’art. 129 cod. proc. pen. con motivazione che, avuto riguardo alla
Speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,
appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la
costante giurisprudenza di legittimità (ex multis, SU, n. 5777 del 27.3.1992, Di Benedetto; SU,
n. 10372 del 27.9.1995, Serafino; SU, n. 3 del 25.11.1998, Messina; Sez. 5, n. 31250 del
25.6.2013, Fede; Sez. 2, n. 41785 del 6.10.2015, Ayari).
La richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale
recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato
unilateralmente ne’ revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti – e, quindi, anche al pubblico ministero – prospettare questioni e sollevare
censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua
soggettiva attribuzione, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità
di applicazione della pena. In tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la
semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto fra le parti (Sez. 6, n. 3429 del 3.11.1998, P.M. in proc. Gasparini).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
Pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 1/2/2018

diniego delle attenuanti generiche.

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