Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18584 del 24/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18584 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIERSANTI WALTER N. IL 04/10/1988
avverso la sentenza n. 5546/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/03/2015
R.G. 25792/2014
Considerato che:
Piersanti Walter ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Milano del 7/3/2014, confermativa della sentenza del giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Milano del 13/6/2013, con la quale è stato
condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed € 800,00 di multa
per i reati ascritti, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1
lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce l’errata applicazione della legge nonchè il
all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondato il motivo proposto. Difatti, con valutazione coerente con i principi di
diritto affermati da questa Corte di legittimità, è stata esclusa la possibilità di
concedere l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., in quanto non potendosi
la valutazione arrestare al mero dato economico, essendo invece necessario
valutare il complessivo pregiudizio arrecato con l’azione criminosa.
Uniformandosi a tale principio che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 24 marzo 2015
Il Goi%klliere estensore
Il Presidr
“L)
vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante di cui