Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18583 del 19/03/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18583 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CALTANISSETTA
nei confronti di:
PINNISI MAURIZIO N. IL 07/06/1964
avverso la sentenza n. 17/2008 GIUDICE DI PACE di ENNA, del
14/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore generale in persona del Dott. 0-11E5
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che ha concluso per’L i
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, l’Avv

Data Udienza: 19/03/2013

Ritenuto in fatto

Il Giudice di Pace di Enna, con sentenza del
14.5.2012 , ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti di Pinnisi Maurizio, imputato in ordine al
reato di cui all’art.590, comma 3,c.p., commesso con
violazione delle regole sulla circolazione stradale,
in quanto il reato è estinto per intervenuta
remissione di querela.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso in Cassazione
il Procuratore Generale presso la Corte di appello di
Caltanissetta che censurava l’impugnata sentenza per
inosservanza o erronea applicazione dell’art. 152
c.p. e dell’art.340 c.p.p. per supposta accettazione
tacita della remissione di querela e per difetto di
motivazione, in quanto il Giudice di Pace avrebbe
erroneamente ritenuto che l’omessa comparizione in
udienza del querelante costituisca remissione tacita
di querela nell’ipotesi in cui il rinvio dell’udienza
era stato disposto al fine di acquisire
l’accettazione della remissione della querela sporta
dalla persona offesa e concludeva chiedendo
l’annullamento della stessa.

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto
rigettato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr, tra
le altre, Cass., Sez.5, Sent. n.7072 del 12.01.2011,
Rv.249412; Cass., Sez.5, Sent. n.30614 del 26 giugno
2008, Rv.240436), ai fini dell’efficacia della
remissione di querela, non è indispensabile
l’accettazione, essendo sufficiente che, da parte del
querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito
della remissione. Conseguentemente la stessa sentenza
ha concluso che, in assenza di altri elementi, anche
la contumacia dell’imputato, può essere apprezzata
quale indice dell’assenza della volontà di costui di
coltivare il processo per giungere alla rilevazione
della propria innocenza.
Non si ignora la esistenza di decisioni di segno
contrario, che tuttavia sembrano dare una lettura
inutilmente formalistica del dato normativo.
PQM

Pr

Rigetta il ricorso
Cost deciso in Roma il 19 marzo 2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

Il Presidente
Carlo Giuseppe Brusco

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