Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18580 del 24/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18580 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIRRONE MARIANO N. IL 23/12/1982
avverso la sentenza n. 3210/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/03/2015

R.G. 25707/2014
Considerato che:
Pirrone Mariano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo del 14/3/2014, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Trapani del 29/5/2012, ritenuta prevalente la circostanza attenuante di cui
all’art. 648 cpv. cod. pen., rideterminava la pena per il reato di cui all’art. 648
cod. pen. in mesi uno di reclusione ed € 300,00 di multa, chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.;

riguardo all’elemento oggettivo del reato nonché con riguardo al mancato
riconoscimento delle delle attenuanti generiche ed alla determinazione della
pena.
Nel ricorso, quanto al primo motivo, viene prospettata una valutazione
delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella
sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si
ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito
preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da
vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non
emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece,
l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è
pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla
responsabilità dell’imputato in ordine al fatto ascrittogli ed alla qualificazione
giuridica dello stesso; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze
probatorie in base alle quali era emersa la disponibilità da parte dell’imputato del
telefono cellulare di provenienza delittuosa. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore
esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani,
Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha ritenuto
adeguata la pena sopra riportata, considerandola bene perequata rispetto al
reale disvalore del fatto, rilevando di non potere concedere le attenuanti
generiche alla dei numerosi e gravi precedenti penali già riportati dall’imputato.
E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da questa Corte,
deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria,
non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. 11 n.

deduce l’illogicità della motivazione e l’erronea applicazione della legge con

3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la

versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 24 marzo 2015

Il Ccfrisiliere estensore

Il Presiden?
t.—”

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA