Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18578 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18578 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BACCHETTA GIACOMO N. IL 27/09/1961
avverso la sentenza n. 2534/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/03/2015

R.G. 25560/2014

Considerato che:
Bacchetta Giacomo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Milano del 16/1V2014, confermativa della sentenza del Tribunale di Vigevano del
9/10/2012 con la quale è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione
per il reato di cui all’art. 635 comma 2 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai
sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; deduce la contraddittorietà

responsabilità dell’imputato con particolare riferimento all’attendibilità delle
dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di
legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in
ordine ai fatti ascrittigli; in tal senso la Corte territoriale dà, adeguatamente,
atto, anche attraverso il consentito rinvio alla decisione di primo grado, del
vaglio di credibilità al quale è stata sottoposta la deposizione della persona
offesa, alla luce delle censure mosse con l’atto di appello, con motivazione
immune da vizi di legittimità.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.

P.Q.M.

e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione di penale

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 24 marzo 2015

p

i liere estensore

Il Preside

7

Il

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