Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18578 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18578 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTE ANTONELLO nato il 20/07/1974 a GENOVA

avverso la sentenza del 05/05/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso a:le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Monte Antonello ricorre personalmente avverso la sentenza in epigrafe, che ha
confermato quella di primo grado con la quale è stato condannato alla pena ritenuta di
giustizia per il reato di evasione dal luogo di detenzione domiciliare.

2. Il ricorrente deduce con unico motivo di ricorso violazione di legge e mancanza e
manifesta illogicità di motivazione in riferimento alla ritenuta sua responsabilità per il reato
a lui ascritto.

motivazione della sentenza impugnata in punto di ritenuta responsabilità penale. Il Collegio
sottolinea al riguardo che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della
giurisprudenza di questa Corte secondo la quale integra il reato di evasione qualsiasi
allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non
assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i
motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato detentivo (Sez. 6, n.
8156 del 29/2/2012, Rv. 252433).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo, tenuto conto della natura delle questioni dedotte, fissare
in euro TRemila.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1/2/2018

3. Il ricorso è inammissibile poiché del tutto aspecifico e non riferibile alla congrua

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