Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18577 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18577 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERICA ALESSANDRO N. IL 22/05/1985
avverso la sentenza n. 3996/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/03/2015

R.G. 25492/2014

Considerato che:
Perica Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Roma del 31/10/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Latina del
18/6/2008, con la quale è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro
di reclusione ed € 600,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc.

dell’imputato per il reato allo stesso ascritto, con riguardo al mancato
riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 648 cpv. cod. pen..
Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi manifestamente
infondati. Difatti vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame; i motivi pertanto vanno considerati non
specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi
dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Sez. IV n.5191 del
29/3/2000, Barone, Rv.216473; Sez. H n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
240109). Quanto al primo motivo si è, ragionevolmente, fatto riferimento alla
circostanza che il ciclomotore ero privo della targa e che l’imputato aveva tentato
di dileguarsi alla vista degli agenti.
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano, poi, viziate da
illogicità manifesta e forniscono esaustiva motivazione in ordine al diniego
dell’attenuante di cui al secondo comma dell’art.648 cod. pen., facendosi
correttamente riferimento ad una valutazione complessiva del fatto reato
effettuata attraverso un contestuale apprezzamento di tutti quegli elementi che
rientrano nella fattispecie delittuosa, quali anche la personalità dell’imputato.
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 1000,00.
P.Q.M.

pen.; deduce il vizio di motivazione con riguardo alla riconosciuta responsabilità

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 24 marzo 2015

R

gli re estensore

Il Preside

7

,

I, C

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