Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18577 del 01/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18577 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LICCIARDI MICHELE nato il 09/07/1955 a MARSALA
avverso la sentenza del 19/04/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;
Data Udienza: 01/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Licciardi Michele ricorre avverso la sentenza in epigrafe, che ha ridotto la pena a lui
inflitta ad esito del giudizio di primo grado per il reato di evasione dal luogo di detenzione
domiciliare.
2. Il ricorrente deduce con unico motivo di ricorso mancanza e manifesta illogicità di
motivazione in riferimento agli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della deisione.
3. Il ricorso è inammissibile poiché del tutto aspecifico e non riferibile alla congrua
in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento
al riconoscimento della contestata recidiva, al diniego delle attenuanti generiche e alla
quantificazione della pena (in realtà determinata dalla Corte distrettuale in misura inferiore
al minimo edittale).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo, tenuto conto della natura delle questioni dedotte, fissare
in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 1/2/2018
motivazione della sentenza impugnata (p. 1) sull’unico punto devoluto alla Corte territoriale