Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18575 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18575 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAPOLI GIUSEPPE nato il 01/08/1956 a GIOIA TAURO

avverso la sentenza del 06/06/2017 del TRIBUNALE di MANTOVA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Napoli Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. gli ha applicato la pena concordata tra le parti in ordine ai reati a
lui ascritti.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che la confisca in questione è stata disposta in
conformità agli artt. 240 cod. pen. e 445 cod. proc. pen., sugli strumenti di effrazione utilizzati
per commettere il reato di cui al capo 1) dell’imputazione.
La richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale
recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato
unilateralmente ne’ revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti – e, quindi, anche al pubblico ministero – prospettare questioni e sollevare
censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua
soggettiva attribuzione, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità
di applicazione della pena. In tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la
semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto fra le parti (Sez. 6, n. 3429 del 3.11.1998, P.M. in proc. Gasparini).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 1/2/2018

2. Il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla disposta confisca.

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