Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18574 del 24/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18574 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLISSIMA ANDREA N. IL 09/03/1973
avverso la sentenza n. 7182/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 24/03/2015

Motivi della decisione
Bellissima Andrea ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna in primo grado per il delitto di ricettazione e deduce
violazione di legge, omessa e illogica motivazione sul merito della controversia in ordine alla
sussistenza del dolo, lamentando anche violazione del diritto di difesa per mancato esame
dell’imputato.
Su quest’ultima doglianza è sufficiente rilevare che la corte territoriale ha
impeccabilmente motivato che l’imputato non è stato ascoltato in udienza avendo rinunciato a

Nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni
seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. La mancanza e
la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento
impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il
provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla
logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari
altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai
poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito
senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione
delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud.
30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Il giudice di merito inoltre non è tenuto a confutare ogni
specifica argomentazione dedotta con l’atto di appello in quanto il concetto di mancanza di
motivazione non include ogni omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori
perchè un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce acquista un
significato diverso da quello attribuibile in una valutazione completa delle prove acquisite
(Cass. 1, 22.12.98 n. 13528, ud. 11.11.98, rv. 212053). Non può quindi dedursi vizio di
motivazione per avere il giudice di merito trascurato uno o più elementi di valutazione che ad
avviso del ricorrente avrebbero potuto o dovuto portare ad una diversa valutazione, perchè ciò
si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità (Cass. 5, 17.4.00 n.
2459, Garasto; Cass. 1, 11.6.92 n. 6922, ud. 11.5.92, Cannarozzo). Nella concreta fattispecie
la Corte ha doverosamente valutato le emergenze istruttorie giungendo a una coerente
ricostruzione del fatto (cfr. in particolare p. 1 della motivazione, in cui peraltro si richiama
l’indirizzo per cui la prova dell’elemento soggettivo è desunta dall’omessa -o non attendibileindicazione da parte dell’imputato della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente
rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede:
cfr. Cass. sez.II 11 giugno 2008 n.25756, Nardino; sez.II 27 febbraio 1997 n.2436, Savic,),
mentre le doglianze del ricorrente al riguardo – che denunciano ma non dimostrando eventuali
vizi di motivazione – si palesano manifestamente infondate.

comparirvi.

4

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 24.3.2015
Il President

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA