Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18572 del 01/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18572 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TUTINO ROCCO nato il 18/04/1957 a GIOIA TAURO
avverso la sentenza del 18/05/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;
Data Udienza: 01/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutino Rocco ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in
epigrafe, che ha confermato quella di primb grado con la quale era stato condannato per il
reato di cui all’art. 341 bis cod. pen.
2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo violazione di legge penale
con riferimento agli artt. 341 bis e 393 bis cod. pen. in ordine all’assenza di prova degli
elementi costitutivi del reato in questione e all’intervenuta esclusione dell’esimente della
reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale.
3. Il ricorso è inammissibile poiché sollecita un’impropria rivalutazione fattuale delle
rappresenta la mera riproposizione di censure di merito alle quali la Corte territoriale ha
offerto esauriente risposta, del tutto immune da vizi logici e giuridici (pp. 2-5, ove congrua
motivazione, anche con puntuale riferimento alla conforme decisione di primo grado, sia in
ordine alla integrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato che all’esclusione
dell’invocata esimente).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo, tenuto conto della natura delle questioni dedotte, fissare
in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 1/2/2018
fonti di prova (neppure devoluta nei termini al giudice di appello) e, per il resto,