Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18570 del 14/02/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18570 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MILONE DEBORA N. IL 19/05/1968
avverso la sentenza n. 633/2009 TRIBUNALE di CUNEO, del
21/12/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2013 la reazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per .(
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 14/02/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 21/12/2010, condannò alla
pena dell’ammenda stimata di giustizia Milone Debora, imputata del reato di
guida senza patente.

2.1. Avverso la detta sentenza l’imputata proponeva appello, che,
stante il combinato disposto degli artt. 568, u.c. e 593, comma 3, cod. proc.

4/11/2011, con il quale, inoltre, impropriamente la Corte d’appello di Torino
dichiarò inammissibile l’impugnazione.

2.2. Con la detta impugnazione la Milone rivendica l’estensione
massima delle attenuanti generiche e, comunque, la pena nel minimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto l’avv.
Viviana Rispoli da Cuneo, che ha proceduto a redigere l’impugnazione
nell’interesse dell’imputato, non consta essere iscritta nell’albo dei
professionisti abilitati al patrocinio innanzi la Corte Suprema di Cassazione.
Infatti, sull’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato
non cassazionista, in violazione dell’art. 613 c.p.p., non può influire il principio
di conversione o di qualificazione giuridica dell’impugnazione, espresso in
maniera innovativa dall’art. 568 c.p.p., poiché è espressione di principi
generali che la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la
presenza dei requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito, altrimenti si
avrebbe una sostanziale elusione del cit. art. 613, che non può ritenersi
inapplicato in detta ipotesi, tanto più che l’istituto della conversione in materia
processuale si atteggia quale ulteriore espressione del principio della
conservazione degli atti e si ispira ad un “favor impugnationis”, che tuttavia
non può comportare lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di
ciascun mezzo di gravame (Cass., Sez. III, 8/11/1994).

5. All’epilogo consegue la condanna della ricorrente alle spese
processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, stimata congrua, di cui
In dispositivo.

P.Q.M.

2-

pen., veniva d’ufficio trasmesso a questa Corte, con provvedimento del

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 300,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 14/2/2013.

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