Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1857 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1857 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DIMASTROGIOVANNI ANTIMO N. IL 18/11/1950
avverso la sentenza n. 20/2011 TRIB.SEZ.DIST. di NARD0′, del
25/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per it

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Nardò, con sentenza del
25.1.2012

ha

affermato

la

responsabilità

penale

di

Antimo

DIMASTROGIOVANNI, condannandolo alla pena dell’ammenda, per il reato di
cui agli artt.92, comma 1 lett. a) e 158, comma 2 lett. a) d.lgs. 81\2008 perché,

non aveva verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l’applicazione, da parte dell’impresa affidataria dei lavori, delle disposizioni di sua
pertinenza contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel P.O.S., quali
gli obblighi di recinzione del cantiere ed installazione di segnaletica (in Leverano
il 24.7.2008)
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, rilevando che il Tribunale avrebbe omesso ogni riferimento alla
sussistenza della condizione di procedibilità dell’azione penale costituita dalla
procedura di cui agli artt. 21 e ss. d.lgs. 758\94, pur dando atto dell’intervenuto
adempimento delle prescrizioni impartite con verbale ispettivo del 15.10.2008.

3. Con un secondo motio di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione per la mancata verifica dell’esistenza degli elementi costitutivi della
contravvenzione contestata, rilevando che il giudice del merito non avrebbe
considerato quanto contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento né la sua
eventuale violazione.
Aggiunge che, avendo ricevuto al contestazione delle violazioni in data
25.10.2008, quando i lavori erano ormai ultimati, non gli era stato possibile non
solo di rimediare alle violazioni, ma anche di contestarne la correttezza.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente
infondati.
Il giudice di merito, dando doverosamente conto delle risultanze

1

quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione presso un cantiere edile,

dell’istruzione dibattimentale, ha evidenziato come la sussistenza della violazione
contestata fosse dimostrata dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
5. Quanto al rispetto della procedura di cui agli artt. 21 e ss. d.lgs. 758\94,
posta in dubbio dal ricorrente, il Tribunale ha chiarito con argomentazioni in fatto
assistite da coerenza e logicità e, come tali, non censurabili in questa sede di
legittimità, che all’atto di un primo sopralluogo, verificata la presenza di una
recinzione inadeguata, la mancanza di un impianto elettrico autonomo per il
la messa a disposizione delle maestranze del solo P.O.S., veniva richiesta la
presentazione dei documenti di sicurezza mancanti (PSC e PiMUS).
Solo dopo l’esibizione dei documenti richiesti veniva accertata la non
rispondenza del cantiere a quanto in essi specificato e solo dopo questa ulteriore
verifica veniva emesso verbale di ispezione a carico del ricorrente, impartendogli
l’adempimento di specifiche prescrizioni.
Avendo il ricorrente segnalato che l’adempimento non era possibile per
essere ormai ultimati i lavori, ricorda il giudice del merito che l’organo ispettivo lo
ammetteva comunque al pagamento della sanzione amministrativa che, tuttavia,
l’imputato non effettuava.
6. Da quanto appena indicato risulta di tutta evidenza che la procedura di
estinzione prevista dal d.lgs. 758\1994 è stata rispettata e che solo per
deliberata scelta dell’imputato, il quale non ha versato la somma fissata a titolo
di sanzione amministrativa detta proceduta non è pervenuta a completo
espletamento.
Parimenti corrette risultano le determinazioni del giudice di merito riguardo
alla sussistenza della contravvenzione.
Viene infatti richiamata la deposizione resa dei testimoni escussi ed
evidenziate le condizioni del cantiere all’atto del controllo, la mancanza del PSC e
del PiMUS e la non corrispondenza, accertata dagli operanti, tra il contenuto di
detti piani, successivamente esibiti e le reali condizioni del luogo di lavoro.
Altrettanto correttamente il Tribunale si sofferma sulla giurisprudenza di
questa Corte, che opportunamente richiama, per illustrare la posizione
soggettiva dell’imputato nella sua qualità di coordinatore per l’esecuzione dei
lavori nominato dalla committente.
Il Tribunale ha, infine, fornito adeguata risposta alla difesa evidenziando la
sequenza temporale degli accertamenti e delle violazioni, di cui si è già detto ed
osservando, ancora una volta senza alcun salto logico o manifesta
contraddizione, come la non corrispondenza tra quanto constatato in cantiere e

2

cantiere ed un autonomo impianto di messa a terra, l’assenza di cartellonistica e

le prescrizioni dei piani risultasse dimostrata dalle deposizioni testimoniali e
come nessun utile elemento in fatto di segno contrario sia stato addotto
dall’imputato.
La sentenza impugnata risulta dunque del tutto immune dalle censure
mosse in ricorso.
7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in data 11.12.2012

a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere

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