Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18569 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18569 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SACCHET ANDREA MARIA nato il 14/05/1987 a MILANO

avverso la sentenza del 19/05/2017 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso a[le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Andrea Maria Sacchet ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. gli ha applicato la pena concordata tra le parti in ordine ai
reati a lui contestati.

2. Il ricorrente lamenta violazione di legge penale e mancanza di motivazione in ordine al

condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in riferimento ai capi 1 e 2
dell’imputazione, con conseguenze circa la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 585 cod.
pen. contestata al capo 1 e circa l’improcedibilità del relativo reato per difetto di querela.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da
un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che
ricorressero i presupposti dell’art. 129 cod. proc. pen. con motivazione che, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,
appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la
costante giurisprudenza di legittimità (ex multis, SU, n. 5777 del 27.3.1992, Di Benedetto; SU,
n. 10372 del 27.9.1995, Serafino; SU, n. 3 del 25.11.1998, Messina; Sez. 5, n. 31250 del
25,6.2013, Fede; Sez. 2, n. 41785 del 6.10.2015, Ayari). Il Collegio osserva inoltre che la
richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che
implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa mediante un atto dispositivo
.con cui l’interessato abdica all’esercizio del diritto alla prova, sicché l’intervenuto
patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini
fattuali dell’imputazione (SU, n. 20 del 27.10.1999, Fraccari).
Inoltre, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo
l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale
qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al
contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità
dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti
in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (ex multis, Sez. 7,
n. 39600 del 10.9.2015, Casarin).
La richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale
recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato
unilateralmente ne’ revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza

e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all’applicazione e
‘comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena. In tale ambito,

1

„reato ritenuto più grave ai fini della determinazione della pena applicata e all’esclusione di

l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell’effettuata
verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti (Sez. 6, n. 3429
del 3.11.1998, P.M. in proc. Gasparini).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

C5ichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1/2/2018

P.Q.M.

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