Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18567 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18567 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CARDINALI DANILO nato il 03/12/1975 a ROMA
LUCCHETTI EMILIANO nato il 28/04/1978 a ROMA
CORDISCO PIERO nato il 09/10/1974 a ROMA

avverso la sentenza del 21/03/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Cordisco Piero, Lucchetti Emiliano e Cardinali Danilo propongono ricorso per cassazione
avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato quella con la quale, ad esito del giudizio di
primo svoltosi con rito abbreviato, erano stati condannati per i reati loro rispettivamente
ascritti.

2. Cordisco deduce violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla mancanza di

al capo A.

3. Lucchetti deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della sua
responsabilità penale per i reati a lui ascritti e violazione di legge e vizi di motivazione in
relazione alla quantificazione della pena.

4.

Cardinali deduce di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della sua

responsabilità penale per i reati a lui ascritti.

5. Tutti i ricorsi sono inammissibili, poiché assolutamente generici e reiterativi di censure
di merito già del tutto adeguatamente trattata dalla Corte territoriale, che con motivazione
congrua e immune da vizi logici e giuridici ha ampiamente giustificato la ritenuta sussistenza
della responsabilità penale dei ricorrenti per tutti i reati loro rispettivamente contestati (p. 8
per Cordisco; pp. 9-11 per Cardinali; pp. 11-12 per Lucchetti), nonché la determinazione della
pena inflitta al Lucchetti (pp. 12-13).
Si impongono pertanto le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc, pen., stimandosi equo, in
.ragione della natura delle questioni dedotte, quantificare in euro 3.000,00 la somma da
versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/2/2018.

Il Consigliere estensore

Mc

I Presidente

concludenti indizi circa la ritenuta sussistenza della sua responsabilità penale per il reato di cui

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