Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18566 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18566 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRISTIANO DOMENICO nato il 03/07/1973 a REGGIO CALABRIA

avverso la sentenza del 14/02/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso ane parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Cristiano Domenico ricorre avverso la sentenza in epigrafe, che ha ridotto la pena a
lui inflitta ad esito del giudizio di primo grado per il reato di evasione dal luogo degli arresti
domiciliari.

2. Il ricorrente deduce con unico motivo di ricorso mancanza e manifesta illogicità di
motivazione in riferimento agli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della deisione.

motivazione della sentenza impugnata (pp. 3-4) circa la ricostruzione e la valutazione della
condotta, il riconoscimento del vizio parziale di mente e della recidiva, il diniego delle
attenuanti generiche e la quantificazione della pena.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo, tenuto conto della natura delle questioni dedotte, fissare
in euro tremila.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1/2/2018

3. Il ricorso è inammissibile poiché del tutto aspecifico e non riferibile alla congrua

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