Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18565 del 01/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18565 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MERAFINO GIANMARCO nato il 27/06/1995 a ROMA
avverso la sentenza del 20/10/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;
Data Udienza: 01/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Merafino Gianmarco ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la
sentenza in epigrafe, che ha ridotto la pena a lui inflitta ad esito del giudizio di primo grado,
celebrato con rito abbreviato, per i reati di rissa aggravata, concorso in resistenza plurima e
aggravata a pubblico ufficiale e concorso in lesioni personali lievissime aggravate.
2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo violazione di legge in ordine
alla mancanza di prova della ritenuta responsabilità dello stesso ricorrente per i reati a lui
3. Il ricorso è inammissibile poiché sollecita un’impropria rivalutazione fattuale delle
fonti di prova e rappresenta la mera riproposizione di censure di merito alle quali la Corte
territoriale ha offerto esauriente risposta, del tutto immune da vizi logici e giuridici (in
particolare, pp. 3-4).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo, tenuto conto della natura delle questioni dedotte, fissare
in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 1/2/2018
Il Consigliere estensore
Il Presi
nte
ascritti.