Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18563 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 18563 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI SILVI ALFREDO nato il 02/02/1949 a ROMA

avverso la sentenza del 04/04/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Di Silvi Alfredo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha
“confermato quella di primo grado pronunciata dal Tribunale di Roma in data 8/7/2009 con la
quale è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 a lui
contestato in imputazione.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’avvenuta acquisizione, ex art.

in data 11/9/2008 a fini di prova dei fatti svoltisi dinanzi all’ufficiale di p.g. verbalizzante senza
che quest’ultimo, pure citato, fosse stato sentito in dibattimento nel contraddittorio delle parti.
Viziato sarebbe inoltre l’intervenuto utilizzo a fini di prova della relazione di consulenza tecnica
sulla natura e quantità della sostanza stupefacente sequestrata, in mancanza di consenso del
difensore e della necessaria escussione dibattimentale del consulente tecnico.

3. Violazione dell’art. 2, comma 4, cod. pen. in relazione alla conferma della pena inflitta
in primo grado per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, allorché nelle more
tale norma è stata dichiarata incostituzionale (Corte cost. n. 32 del 12/2/2014) e il relativo
trattamento sanzionatorio è stato alleviato con D.Lgs. 36/2014 come convertito con L. n.
79/2014.

4. Violazione di legge e motivazione illogica in ordine all’intervenuto diniego delle invocate
attenuanti generiche in ragione dell’età e dello stato di salute del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Infatti, il diritto dell’imputato, desumibile dall’art. 2, comma quarto, cod. pen., di essere
giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, comporta per il
giudice della cognizione il dovere di applicare la “lex mitior” anche nel caso in cui la pena
inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in quanto la finalità
-rieducativa della pena ed il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità impongono
di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri
edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015,
Della Fazia, Rv. 265110). Pertanto, in tema di stupefacenti, la pena irrogata per i reati di cui
all’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prima della data di entrata in vigore
dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni,

1

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431, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., e alla conseguente utilizzazione del verbale di arresto

rispettivamente, dalle leggi 21 febbraio 2014, n. 10 e 16 maggio 2014, n. 79 – che hanno
trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo, attenuandone il trattamento
” sanzionatorio minimo – deve essere necessariamente rideterminata anche quando la stessa
risulti compatibile con la vigente cornice sanzionatoria e sia stata fissata dal giudice del merito
nel minimo edittale previsto dai parametri antecedenti alle indicate novelle legislative
intervenute nelle more del giudizio di Cassazione (Sez. 6, n. 3177 del 29/05/2014 , Cantori,
Rv. 262077; Sez. 6, n. 10169 del 10/02/2016, Tamburini).

di ricorso, nonché l’obbligo, ai sensi dell’art. 129 comma 1 cod. proc. pen., della immediata
declaratoria dell’intervenuta estinzione del reato contestato per prescrizione (delitto commesso
in data 8/7/2008, per il quale è ad oggi maturato, anche tenuto conto di cause determinanti la
sospensione dei termini di prescrizione per complessivi mesi sette e giorni nove, il termine
massimo di prescrizione per interruzione, pari ad anni sette e mesi sei), mancando agli atti
l’evidenza di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 1/2/2018.

L’accoglimento del ricorso sul punto evocato determina l’assorbimento degli ulteriori motivi

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