Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18562 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18562 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ASPRI ANGELO nato il 09/08/1983 a MESSINA
MANUGUERRA ARMANDO nato il 22/06/1988 a MESSINA
ASTUTO GIUSEPPE nato il 26/09/1990 a MESSINA

avverso la sentenza del 10/10/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso a’le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Aspri Angelo, Astuto Giuseppe e Manuguerra Armando propongono ricorso per
cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che, per quanto di interesse, ha rideterminato la
pena a ciascuno di loro inflitta in primo grado, ad esito di giudizio abbreviato, per i reati loro
rispettivamente ascritti.

2. Aspri e Astuto deducono, con medesimo difensore e stesso atto, vizi di motivazione e

comma 5, D.P.R. 309/1990 con riferimento alla mancanza di concludenti indizi circa la ritenuta
sussistenza della loro responsabilità penale per i reati di cui ai capi 2 e 4 dell’imputazione.
Aspri deduce inoltre violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al meccanismo
di determinazione della pena.

3. Manuguerra deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta
sussistenza della sua responsabilità penale per il reato associativo a lui ascritto al capo 1 e,
con riferimento anche ai reati di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990 a lui ascritti, alla mancanza di
“concludenti indizi circa la ritenuta sussistenza della sua responsabilità penale (droga parlata).
Deduce infine violazione dell’art. 62 bis cod. pen. e vizi di motivazione in ordine
all’intervenuto diniego delle attenuanti generiche.

5. Tutti i ricorsi sono inammissibili, poiché assolutamente generici e reiterativi di censure
di merito già del tutto adeguatamente trattate dalla Corte territoriale, che con motivazione
congrua e immune da vizi logici e giuridici ha ampiamente giustificato la ritenuta sussistenza
della responsabilità penale dei ricorrenti per tutti i reati loro rispettivamente contestati (pp. 1011), nonché la determinazione della pena inflitta all’Aspri (p. 12, ove risulta chiaro che
l’aumento totale per la continuazione applicato al ricorrente è pari a 3 anni e mesi 6 di

reclusione – e non anni 3 e mesi 8 di reclusione, come per mero errore materiale ivi
indicato – corrispondente a 6 mesi di reclusione per ciascuno dei sette reati di cessione di
stupefacenti posti in continuazione con il reato associativo di cui al capo 1, posto che la
pena base inflitta per tale ultimo reato è pari ad anni 4 e mesi 6 di reclusione e quella
.complessiva sulla quale è stata operata la riduzione per il rito è pari ad anni 8 di
reclusione) e il diniego delle attenuanti generiche al Manuguerra (p. 12, ove puntuale
riferimento alla gravità dei fatti e all’assenza di elementi positivamente valutabili).

Si impongono pertanto le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen., stimandosi equo, in
ragione della natura delle questioni dedotte, quantificare in euro 3.000,00 la somma da
versare in favore della Cassa delle ammende.

violazione dell’art. 192 cod. proc. peri. in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. e all’art. 73,

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/2/2018.

• I Presidente

Il Consigliere estensore

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