Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18561 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18561 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CAMPAGNA CONSOLATO nato il 26/10/1985 a MESSINA
FURNARI SALVATORE nato il 12/11/1963 a MESSINA

avverso la sentenza del 02/11/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
CADYI5 c2 LATr,::-,
1. Campagna FUrr

urra-rd e Furnari Salvatore propongono ricorso per cassazione avverso la
sentenza in epigrafe, che ha confermato quella di primo grado con la quale, ad esito di giudizio
abbreviato, sono stati condannati per i reati loro rispettivamente ascritti.

2. Campagna deduce vizi di motivazione e violazione di legge penale con riferimento: a)

comma 5, D.P.R. 309/1990; b) al diniego dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, D.P.R.
309/1990; c) alla quantificazione della pena.

3. Furnari deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine: a) alla ritenuta
sussistenza della sua responsabilità penale per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990 a lui
‘ascritto, con riferimento al mancato accertamento della contestata cessione di stupefacente e
della sua concreta offensività; b) all’intervenuto diniego delle attenuanti generiche e al
trattamento sanzionatorio.

5. Tutti i ricorsi sono inammissibili, poiché assolutamente generici e reiterativi di censure
di merito già del tutto adeguatamente trattate dalla Corte territoriale, che con motivazione
congrua e immune da vizi logici e giuridici ha ampiamente giustificato la ritenuta sussistenza
della responsabilità penale del Furnari per il reato a lui ascritto (pp. 4-5), la qualificazione
giuridica del fatto ascritto al Campagna (p. 4, con riferimento non solo al rilevante dato
quantitativo, ma anche alla sistematicità e all’organizzazione della condotta antigiuridica),
nonché il diniego delle attenuanti invocate dai ricorrenti (p. 4 per Campagna, p. 5 per
Furnari) e il rispettivo trattamento sanzionatorio (p. 5).
Si impongono pertanto le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen., stimandosi equo, in
ragione della natura delle questioni dedotte, quantificare in euro 3.000,00 la somma da
Versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/2/2018.

alla mancata riqualificazione del fatto a lui ascritto al capo EE nella fattispecie di cui all’art. 73,

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