Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18560 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18560 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RASO FILIPPO nato il 01/06/1969 a TAURIANOVA

avverso la sentenza del 17/01/2017 della CORTE APPELLO dì REGGIO CALABRIA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Raso Filippo ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in
epigrafe, che ha confermato quella di primo grado con la quale, ad esito di giudizio
ordinario, era stato condannato per i delitti a lui ascritti.

2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo erroneo calcolo della pena
irrogata in primo e secondo grado per mancata riduzione ex art. 442 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato. Contrariamente agli

impugnata, il giudizio de quo si è svolto con rito ordinario, sicché nessuna riduzione di pena
era dovuta ex art. 442 cod. proc. peri.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo, tenuto conto della natura delle questioni dedotte, fissare
in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1/2/2018

assunti del ricorrente e nonostante un (evidentemente erroneo) richiamo nella sentenza

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