Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1856 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1856 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) FAVILLI FRANCESCA N. IL 04/08/1963
avverso la sentenza n. 133/2011 TRIBUNALE di PISA, del 01/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
Out
-e—
che ha concluso per
-a g./dal L.I.0″4.0.1£1

• 1,51 CA20.A…4,

OtAZet..1-2.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

5,

Sì)

Data Udienza: 11/12/2012

i

RITENUTO IN FATTO
1.

Il Tribunale di Pisa, con sentenza dell’1.12.2011, ha condannato

Francesca FAVILLI alla pena dell’ammenda, riconoscendola responsabile della
contravvenzione di cui all’art. 25, comma 1, lett. a) in relazione all’art. 58,
comma 1, lett. e) del d.lgs. 81/2008 come modificato dall’art. 41 del d.lgs.

s.r.I., non collaborava con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della
sorveglianza sanitaria, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei
lavoratori per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo
soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le
peculiari modalità organizzative del lavoro.
Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 25, lettera a)
del d.lgs. 81\2008, osservando che il generico riferimento del dato normativo al
dovere di collaborazione del «medico competente» con il datore di lavoro
presuppone un compito ausiliario ed accessorio, essendo il medico privo di poteri
coercitivi sull’obbligato principale (datore di lavoro o responsabile della
sicurezza), cosicché l’ambito di imputazione di responsabilità deve essere
delimitato tenendo conto di tale particolare posizione che gli impedisce di
sostituirsi all’obbligato principale e non prevede alcun obbligo di denuncia o
segnalazione alle autorità preposte.
Da ciò conseguirebbe la necessità di valutare la responsabilità del «medico
competente» in relazione al contegno di volta in volta tenuto dall’obbligato
principale, che è il soggetto cui spetta richiederne la collaborazione, quando
effettivamente egli l’abbia resa possibile.
Contesta, conseguentemente, la diversa interpretazione della norma
prospettata dal giudice del merito, il quale avrebbe invece ritenuto che la
collaborazione cui il «medico competente» è tenuto implichi anche un’attività di
tipo propositivo, comportante la sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e
delle proposte concernenti la valutazione dei rischi che coinvolgono le sue
specifiche competenze in campo sanitario.
Osserva, a tale proposito, che una siffatta interpretazione amplierebbe
oltremodo il significato del termine «collaborazione» utilizzato dal legislatore,
mentre rimarrebbero comunque sottratte dall’ambito di operatività della

106/09 perché, in qualità di «medico competente» presso l’azienda Toscopelli

disposizione tutte le ipotesi di collaborazione inadeguata, incompleta o erronea.
Un ulteriore limite per il «medico competente» sarebbe inoltre rappresentato
dalla impossibilità di ottenere informazioni diverse da quelle che è possibile
ottenere dal datore di lavoro o dall’espletamento della propria attività, mentre
serie difficoltà si presenterebbero nel dimostrare l’eventuale omissione, in
mancanza di indicazioni specifiche sulla forma delle eventuali segnalazioni
effettuate dal medico nello svolgimento della funzione propositiva così

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge,
osservando che le era stato recapitato un foglio di prescrizioni con il quale le si
imponeva di provvedere agli adempimenti omessi nel termine assegnato ma che,
nel frattempo, l’azienda aveva già provveduto all’adempimento, cosicché nel
dubbio sulla condotta da tenere, aveva inviato una memoria difensiva all’organo
ispettivo ed alla Procura della Repubblica chiedendo di essere esonerata
dall’obbligo o di ottenere, unitamente ad una proroga del termine, indicazioni
ulteriori, ma a tale sua richiesta non perveniva alcuna risposta.
Ritiene, dunque, di poter essere rimessa nei termini per poter adempiere o di
poter essere prosciolta in considerazione del fatto che il particolare svolgimento
degli eventi escluderebbe ogni profilo di colpa.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato.
Il «medico competente», secondo la definizione fornita dall’art. 2, lettera h)
d.lgs, 81\2008, è il medico che, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all’articolo 38, collabora, secondo quanto previsto
all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi
ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli
altri compiti di cui al decreto legislativo 81\2008.
Come correttamente osservato nel provvedimento impugnato, l’attività di
collaborazione del «medico competente», già prevista dalli ormai abrogato art.
17 d.lgs. 626\1994, ma limitata alla predisposizione dell’attuazione delle misure
per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori sulla base
della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda, ovvero dell’unità
produttiva e delle situazioni di rischio, è stata ampliata dal d.lgs. 81\2008 che,

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attribuitagli.

nell’art. 25, la estende anche alla programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei
lavoratori, per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo
soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le
peculiari modalità organizzative del lavoro.
Originariamente, per la violazione degli obblighi di collaborazione non era
prevista alcuna sanzione penale, introdotta successivamente con l’art. 35,
comma 1 del d.lgs. 106\2009 che ha modificato l’art. 58 del d.lgs. 81\2008.

peraltro, come pure osservato nel provvedimento impugnato, il solo «medico
competente», mentre resta sottratto alla sanzione penale per mancata
collaborazione il responsabile del servizio di prevenzione e protezione cui pure è
demandato un ruolo ausiliario,
5. In maniera pienamente condivisibile il provvedimento impugnato pone in
rilievo, oltre alla evidente disparità di trattamento di situazioni analoghe, anche
la estrema genericità del modello di condotta sanzionato dalla disposizione che il
giudice del merito è stato chiamato ad applicare con le modalità oggetto di
contestazione in ricorso.
Osserva il Tribunale che la prospettazione della difesa, secondo la quale, in
considerazione del fatto che l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei
rischi ricade esclusivamente sul datare di lavoro ed il «medico competente» non
potrebbe ad esso surrogarsi nell’adempimento, così che la responsabilità della
mancata predisposizione del documento non potrebbe in nessun caso essere
fatta ricadere sul «medico competente», non è condivisibile, in quanto allo stesso
non è affatto richiesto l’adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo
svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante
l’esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in
materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali
in materia sanitaria.
Viene così delimitato l’ambito degli obblighi imposti dalla norma al «medico
competente», adempiuti i quali, l’eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro
resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale a mente dell’art. 55,
comma 1, lett. a) d.lgs. 81\2008.
6. Tale assunto non viene condiviso, come si è detto, dalla ricorrente, la
quale propone una interpretazione più restrittiva della disposizione in esame,
limitando l’obbligo di collaborazione a quelle attività nelle quali il «medico
competente» viene direttamente coinvolto dal datore di lavoro, accedendo così

3

La introduzione della sanzione penale ad opera del d.lgs. 106\2009 riguarda,

t

e

alla tesi prospettata da autorevole dottrina ma non condivisa dal Tribunale.
La questione implica, in primo luogo, una adeguata individuazione del ruolo
assegnato al «medico competente» nell’ambito dell’organizzazione aziendale,
ruolo che la dottrina citata qualifica di mera consulenza, evidenziando l’anomalia
della sottoposizione alla sanzione penale (che non colpisce l’altra figura
professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione cui pure è
attribuito il ruolo di consulente del datare di lavoro), nonostante il fatto che il
«medico competente» non possa obbligare il datore di lavoro a consultarlo né

valutazione del rischio.

7. Deve osservarsi, a tale proposito, che l’ambito di attribuzione di compiti
consultivi al «medico competente» è stato già oggetto di valutazione da parte
della giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla normativa previgente,
considerando la figura professionale in esame – introdotta, per la prima volta,
dall’art. 33 d.P.R. 303\1956 – ed osservando che la competenza cui si riferiva la
richiamata disposizione riguardava sia la valutazione delle condizioni di salute,
avuto riguardo alle sostanze cui il lavoratore è esposto, sia la coadiuvazione del
datore di lavoro/dirigente, tenendo conto dell’esito delle visite effettuate, nella
individuazione dei rimedi, anche di quelli dettati dal progresso della tecnica, da
adottare contro le sostanze tossiche o infettanti o comunque nocive, escludendo,
così, una posizione meramente esecutiva ed attribuendo al «medico
competente» un ruolo propulsivo che determinava, quale conseguenza,
l’assunzione di una autonoma posizione di garanzia in materia sanitaria (Sez. IV
n. 5037, 6 febbraio 2001).
A conclusioni analoghe si è pervenuti anche successivamente, osservando
che il medico aziendale è un collaboratore necessario del datore di lavoro, dotato
di professionalità qualificata per coadiuvarlo nell’esercizio della sorveglianza
sanitaria nei luoghi di lavoro dove essa è obbligatoria, aggiungendo che la
sorveglianza sanitaria, pur costituendo un obbligo per il datore di lavoro per la
tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori, deve essere svolta attraverso la
collaborazione professionale del medico aziendale (Sez. III n . 1728, 21 gennaio
2005).
Del resto, il ruolo di consulente del datare di lavoro è stato attribuito anche
al responsabile del servizio di prevenzione e protezione in tale specifica materia,
osservando che lo stesso, sebbene privo di capacità immediatamente operative
sulla struttura aziendale, svolge il compito di prestare
«ausilio» al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di
rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché

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disponga di alcuna possibilità di iniziativa nella gestione del processo di

t

di informazione e formazione dei lavoratori come disposto dall’articolo 33 del
d.lgs. 81\2008. Da ciò consegue che, pur restando il datore di lavoro il titolare
della posizione di garanzia nella specifica materia, facendo a lui capo l’obbligo di
effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le
misure di prevenzione e protezione in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, non può escludersi una concorrente
responsabilità per il verificarsi di un infortunino possa profilarsi anche nei
confronti di detto responsabile il quale, ancorché privo di poteri decisionali e di

rischio, può rispondere del fatto quando sia oggettivamente riconducibile ad una
situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare,
dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da
parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta
situazione (così Sez. IV n. 2814, 27 gennaio 2011).
Deve dunque ritenersi corretta la funzione consultiva attribuita al «medico
competente» nell’ambito del rapporto di collaborazione che la legge gli
attribuisce ma una eccessiva delimitazione di tale ruolo nei termini indicati in
ricorso non può ritenersi corretta.

8. Occorre innanzitutto non dimenticare che le finalità del d.lgs. 81\2008
sono quelle di assicurare la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro e che la valutazione dei rischi – definita dall’art. 2, comma 1, lett. q) del
d.lgs. 81\2008 come la «valutazione globale e documentata di tutti i rischi per
la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in
cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate
misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure
atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza» – è
attribuita dall’art. 29 del medesimo d.lgs. al datore di lavoro, per il quale
costituisce, ai sensi dell’art. 17, un obbligo non derogabile.
E’ evidente, avuto riguardo all’oggetto della valutazione dei rischi, che il
datore di lavoro deve essere necessariamente coadiuvato da soggetti quali,
appunto, il «medico competente», portatori di specifiche conoscenze
professionali tali da consentire un corretto espletamento dell’obbligo mediante
l’apporto di qualificate cognizioni tecniche.
L’espletamento di tali compiti da parte del «medico competente» comporta
una effettiva integrazione nel contesto aziendale e non può essere limitato, ad
avviso del Collegio, ad un ruolo meramente passivo in assenza di opportuna
sollecitazione da parte del datore di lavoro, anche se il contributo propulsivo
richiesto resta limitato alla specifica qualificazione professionale.

spesa tali da consentire un diretto intervento per rimuovere le situazioni di

Del resto, l’importanza del ruolo sembra essere stata riconosciuta dallo
stesso legislatore il quale, nel modificare l’originario contenuto dell’art. 58, ha
introdotto la sanzione penale solo con riferimento alla valutazione dei rischi.
Tale scelta interpretativa, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non
presenta difficoltà insormontabili nella individuazione del modello di condotta
sanzionabile perché, come correttamente osservato nel provvedimento
impugnato, l’ambito della responsabilità penale resta confinato nella violazione
dell’obbligo di collaborazione che, come si è detto, comprende anche un’attività
proprio ambito professionale ed il cui adempimento può essere opportunamente
documentato o comunque accertato dal giudice del merito caso per caso.
9. Altrettanto correttamente il provvedimento impugnato fornisce adeguata
risposta alle obiezioni, pure sollevate in ricorso, riguardo alla circostanza che la
condotta del «medico competente», proprio per il ruolo assegnatogli, non
potrebbe assumere rilevanza penale in caso di totale inerzia del datore di lavoro
che non provvede all’avvio della procedura di valutazione dei rischi d cui all’art.
29 d.lgs. 81\2008.
Osserva infatti il giudice del merito che, in tema di valutazione dei rischi, il
«medico competente» assume elementi di valutazione non soltanto dalle
informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, quali quelle di cui
all’art. 18, comma 2, ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire
di sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui
all’art. 25, lettera I) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a
sorveglianza sanitaria o da altri soggetti.
Tale approccio interpretativo appare pienamente condivisibile e
perfettamente in linea con le finalità del decreto legislativo in esame.
10. Parimenti corretta e conforme al tenore letterale delle disposizioni
richiamate e, segnatamente, dell’art. 25, lettera a) d.lgs. 81\2008, risulta
l’affermazione secondo la quale la violazione dell’obbligo sanzionata penalmente
dall’art. 58 lett. c) d.lgs. 81\2008 riguarda ogni inosservanza e non anche la
totale violazione dell’obbligo medesimo.
Il provvedimento impugnato non presenta dunque, sul punto, alcun profilo
di illegittimità.
11. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al secondo
motivo di ricorso,
Va infatti rilevato, in primo luogo, che lo stesso risulta articolato

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propositiva e di informazione che il medico deve svolgere con riferimento al

esclusivamente in fatto, con riferimento ad atti del procedimento il cui esame è
precluso al giudice di legittimità.
In ogni caso, con accertamento in fatto privo di cadute logiche o manifeste
incongruenze e, in quanto tale, non censurabile in questa sede, il giudice del
merito ha dato atto della circostanza che l’azienda non aveva esattamente
adempiuto alle prescrizioni imposte cui faceva riferimento la memoria inviata
dalla ricorrente all’USL ed alla Procura della Repubblica e che solo in un secondo
tempo ella aveva adempiuto alle prescrizioni medesime, dandone comunicazione

rischi».
Correttamente è stata pertanto ritenuta la sussistenza del reato, non
assumendo rilievo, ai fini dell’affermazione di penale responsabilità, le
circostanze allegate dall’imputata, peraltro opportunamente valutate ai fini della
concessione delle attenuanti generiche e della irrogazione della sola pena
pecuniaria.
12. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni
indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in data 11.12.2012

con un documento indicato come «integrazione al documento di valutazione dei

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