Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18559 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18559 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAFFITI ALFIO nato il 14/06/1954 a MIRTO

avverso la sentenza del 16/01/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Raffití Alfio ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in
epigrafe, che ha confermato quella di primo grado con la quale, ad esito di giudizio
abbreviato, era stato condannato per i reati a lui ascritti.

2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo mancanza di motivazione
circa la non ammissione di perizia circa il suo stato di incapacità di intendere e di volere al
momento dei fatti e di partecipare coscientemente al giudizio, formulata coi motivi di

3. Il ricorso è inammissibile poiché aspecifica, non confrontandosi con la sentenza
impugnata che ha congruamente motivato (p. 3) la ritenuta essenza di elementi dai quali
desumere la totale incapacità del ricorrente – anche di partecipare coscientemente al
giudizio – predicata dalla sua difesa.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo, tenuto conto della natura delle questioni dedotte, fissare
in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1/2/2018

appello.

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