Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18557 del 01/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18557 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO
ORDINANZA
s i’ ll ricorso proposto da:
FARAS RACHID nato il 24/07/1974
avverso la sentenza del 05/12/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso ale parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;
Data Udienza: 01/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Faras Rachid propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che, in
sede di rinvio, ha, sull’appello del ricorrente in punto di circostanze e trattamento
sanzionatorio, confermato quella con la quale ad esito del giudizio di primo grado il ricorrente
era stato condannato per il reato a lui contestato.
determinazione della pena, l’applicazione della contestata recidiva e il diniego delle attenuanti
generiche.
3. Il ricorso è inammissibile poiché generico e reiterativo di censure di merito già del tutto
adeguatamente trattate dalla Corte territoriale, che con motivazione congrua e immune da vizi
logici e giuridici ha adeguatamente giustificato l’applicazione della recidiva, il diniego delle
attenuanti generiche e la quantificazione della pena (p. 2, ove puntuali riferimenti al
quantitativo della droga detenuta a fini di spaccio ed ai plurimi precedenti specifici del
ricorrente, nonché alla disinvoltura che ha caratterizzato l’attività di spaccio).
Si impongono pertanto le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen., stimandosi equo, in
ragione della natura delle questioni dedotte, quantificare in euro 3.000,00 la somma da
versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
é della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1/2/2018.
Il Consigliere.Ttensore
Il Presidente
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla