Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18556 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18556 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LISITANO GIUSEPPE nato il 07/02/1970 a MESSINA

avverso la sentenza del 23/11/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lisitano Giuseppe ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza
in epigrafe, che, per quanto di interesse, ha rideterminato la pena a lui inflitta ad esito del
giudizio di primo grado per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo violazione dell’art. 337 cod.
pen. e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sua consapevolezza di trovarsi di fronte ad
un pubblico ufficiale ed alla valenza minacciosa delle frasi proferite all’indirizzo di
quest’ultimo.

fonti di prova e rappresenta la mera riproposizione di censure di merito alle quali la Corte
territoriale ha offerto esauriente risposta, del tutto immune da vizi logici e giuridici, là dove
afferma che dalla testimonianza resa dall’agente Brunetti, della cui credibilità non v’è
motivo di dubitare, risulta che il ricorrente ha proferito al suo indirizzo le frasi minacciose
incriminate dopo che il pubblico ufficiale si era debitamente qualificato.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo, tenuto conto della natura delle questioni dedotte, fissare
in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1/2/2018

3. Il ricorso è inammissibile poiché sollecita un’impropria rivalutazione fattuale delle

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