Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18554 del 01/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18554 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONSIGNORE GIUSEPPE nato il 25/07/1958 a MESSINA
avverso la sentenza del 15/02/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso a:le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;
Data Udienza: 01/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Bonsignore Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe, che ha ridotto la pena a
lui inflitta ad esito del giudizio di primo grado per il reato di evasione dal luogo degli arresti
domiciliari.
2. Il ricorrente deduce: a) mancanza di motivazione in punto di ritenuta sua
responsabilità penale per il contestato delitto di evasione in relazione ai motivi nuovi
proposti in appello; b) vizi di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata
recidiva; c) vizi di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; d) vizi di
3. Il ricorso è inammissibile poiché generico e meramente reiterativo di censure di
merito già affrontate e risolte dalla Corte territoriale con motivazione congrua e immune da
vizi logici e giuridici (pp. 2-3).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo, tenuto conto della natura delle questioni dedotte, fissare
in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 1/2/2018
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
motivazione in ordine alla quantificazione della pena in misura superiore al minimo edittale.