Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18552 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18552 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI FOLCO PIERO N. IL 08/01/1964
avverso la sentenza n. 5709/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 24/03/2015

Motivi della decisione
Di Folco Pietro ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata confermata
la sentenza di condanna in primo grado per il delitto di ricettazione e deduce violazione di
legge, omessa e illogica motivazione sul merito della controversia in ordine alla omessa
citazione dell’imputato, alla sussistenza del dolo e al mancato riconoscimento della lieve entità
del fatto.
Il primo motivo è inammissibile per assoluta genericità.
Nel merito va rilevato che nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza

sostanziali. La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo
del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta
dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già
opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa
ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De
Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via
esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più
adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Il giudice di
merito inoltre non è tenuto a confutare ogni specifica argomentazione dedotta con l’atto di
appello in quanto il concetto di mancanza di motivazione non include ogni omissione
concernente l’analisi di determinati elementi probatori perchè un elemento probatorio
estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce acquista un significato diverso da quello
attribuibile in una valutazione completa delle prove acquisite (Cass. 1, 22.12.98 n. 13528, ud.
11.11.98, rv. 212053). Non può quindi dedursi vizio di motivazione per avere il giudice di
merito trascurato uno o più elementi di valutazione che ad avviso del ricorrente avrebbero
potuto o dovuto portare ad una diversa valutazione, perchè ciò si tradurrebbe in una
rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità (Cass. 5, 17.4.00 n. 2459, Garasto; Cass.
1, 11.6.92 n. 6922, ud. 11.5.92, Cannarozzo). Nella concreta fattispecie la Corte ha
doverosamente valutato le emergenze istruttorie giungendo a una coerente ricostruzione del
fatto (cfr. in particolare p. 1 della motivazione, in cui peraltro si richiama l’indirizzo per cui la
prova dell’elemento soggettivo è desunta dall’omessa -o non attendibile- indicazione da parte
dell’imputato della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della
volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede: cfr. Cass. sez.II
11 giugno 2008 n.25756, Nardino; sez.II 27 febbraio 1997 n.2436, Savic, rilevandosi inoltre la
negativa personalità dell’imputato, pregiudicato, e autore di un fatto sanzionato con pena
commisurata alla gravità dello stesso), mentre le doglianze del ricorrente al riguardo – che
denunciano ma non dimostrando eventuali vizi di motivazione – si palesano manifestamente
infondate.

logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 24.3.2015

tbs

Il Preside e

Il Consigliere estensore

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