Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18552 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18552 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORGANA PATRIZIA nato il 10/04/1964 a MESSINA

avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso aile parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Morgana Patrizia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che, in
riforma di quella di primo grado con la quale era stata condannata per il delitto di peculato in
relazione alla sua qualità di impiegata presso l’Ufficio Postale di Saponara e ad un’operazione
di Bancoposta, ha riqualificato il fatto come appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’art.
61, n. 11, cod. pen. e, previa concessione dell’attenuante dell’intervenuto risarcimento del

aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., ha rideterminato la pena a lei inflitta.

2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento: a) alla
ritenuta sussistenza della sua responsabilità penale per il reato de quo; b) in relazione alla
ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., avendo la parte offesa
letto la formula di giuramento senza fare uso di occhiali al momento della sua deposizione
dibattimentale; c) in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per
l’escussione di consulente grafologa di parte.

3. Il ricorso è inammissibile.
Il primo e il secondo motivo di ricorso sono assolutamente generici e reiterativi di censure
di merito già del tutto adeguatamente trattate dalla Corte territoriale, che con motivazione
congrua e immune da vizi logici e giuridici ha ampiamente giustificato la ritenuta sussistenza
della responsabilità penale del ricorrente per i fatti contestati (pp. 3-4).
Nessuna nullità consegue dalla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in

appello per l’audizione di consulente di parte che la ricorrente ben avrebbe potuto citare
per il giudizio di primo grado e che la Corte territoriale mostra chiaramente di ritenere
superflua per la ricostruzione del fatto.
Si impongono pertanto le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen., stimandosi equo, in
ragione della natura delle questioni dedotte, quantificare in euro 3.000,00 la somma da
versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/2/2018.

danno in presenza delle già riconosciute attenuanti generiche prevalenti sulla contestata

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