Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18551 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18551 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VISENTIN ROBERTO N. IL 17/04/1944
avverso la sentenza n. 1348/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
11/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 24/03/2015

Motivi della decisione
Visentin Roberto ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata
parzialmente confermata la sentenza di condanna in primo grado per il delitto ascritto deduce
violazione di legge, omessa e illogica motivazione sul trattamento sanzionatorío.
il giudice d’appello, con motivazione congrua ed esaustiva, anche previo specifico
esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti, è giunto a una valutazione di merito
come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, quando – come nel caso di specie – il metodo
di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da

negativa personalità dell’imputato e la proporzione della pena inflitta alla gravità del fatto
commesso.
Del resto questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è censurabile una
sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la
stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto,
per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella
motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo
sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei
fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio
ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali
circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del
convincimento del giudice, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per
addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di
preterizione. (Cass. Sez. 2 sent. n. 29434 del 19.5.2004 dep. 6.7.2004 rv 229220).
Per questi rilievi, deve concludersi che la determinazione in concreto della pena
costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari
elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice
dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni
mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il
massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli
ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod.
pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello. (Cass. Sez. 6, sent. n.
10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n.
117242).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in euro 1000.
PQM

vizi logici (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), rilevando in particolare la

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 24.3.2015

g.

Il Preside e
,

v

Il Consigliere estensore

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